BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.84 del 31 dicembre 2020
Art. 1
Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.
Art. 2
Fondo di cassa
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 47.913.604,83 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.
Art. 3
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è determinato in euro 97.873.428,63 in conformità con quanto disposto dalla legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 360.997.685,52, mentre la quota vincolata a euro 270.361.471,32. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo accertato al 31 dicembre 2018 è quantificato in -533.485.728,21.
Art. 4
Stato di previsione delle entrate e delle spese
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 1 per le entrate e per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 42.831.574,31, quanto alla previsione di competenza, e di euro 19.025.603,49, quanto alla previsione di cassa per le entrate, e di euro 38.902.322,11 quanto alla previsione di cassa per le spese.
2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 1 per le entrate e per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 1.842.279,20, quanto alla previsione di competenza.
3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 1 per le entrate e per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 1.373.789,20, quanto alla previsione di competenza.
4. Per effetto delle variazioni di cui al presente articolo sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
Art. 5
Allegati all'assestamento e variazione al bilancio 2020-2022
1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) Allegato 1 - Tabella 1 prospetto variazioni modello a1, a2, a3 ed a4 - prospetto delle variazioni alle entrate e alle spese di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
b) Allegato 2 - Riepilogo generale entrate e spese per titoli;
c) Allegato 3 - Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);
d) Allegato 4 - Prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
e) Allegato 5 - Prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
f) Allegato 6 - Prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento;
g) Allegato 7 - Nota integrativa all'assestamento e variazione generale del bilancio 2020-2022;
h) Allegato 8 - Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
i) Allegato 9 - Modello 8.1 variazioni di bilancio per tesoriere;
j) Allegato 10 - Relazione del collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 6
Modifiche di leggi regionali
1. L'elenco di cui all'Allegato 1 dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2020, n.1 (Legge di stabilità regionale 2020) è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato A1 alla presente legge regionale.
2. Il comma 3, dell'articolo 5, della legge regionale 19 ottobre 2020, n. 10 (Disciplina dei distretti del cibo), è sostituito dal seguente comma "3. Le istanze di riconoscimento, esaminate con esito favorevole ed approvate con provvedimento dirigenziale regionale, sono trasmesse al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale dei distretti del cibo, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.".
3. Al comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22, (Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane), le parole "gli otto esercizi successivi" sono sostituite dalle parole "i nove esercizi successivi".
4. L'allegato 6 di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 20 dicembre 2019, n.20 (Assestamento del bilancio di previsione 2019 - 2021 e modifiche a leggi regionali), denominato "Prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale" è sostituito dall'allegato B alla presente legge regionale.
5. All'articolo 28-bis della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe) sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 7- bis è sostituito dal seguente comma "7-bis) Al pagamento delle tessere di libera circolazione rilasciate ai sensi dell'articolo 28 e del presente articolo, si provvede mediante l'erogazione di un contributo forfettario annuo pari ad euro 350,00 per ogni tessera rilasciata o per frazione di mese. Il contributo è rivalutato automaticamente, e per la medesima percentuale, in ragione delle rivalutazioni del costo delle tariffe chilometriche per il trasporto su gomma. Concorrono al riparto del pagamento delle tessere di libera circolazione sia le aziende concessionarie di linee extraurbane che le amministrazioni che svolgono il servizio di trasporto pubblico urbano. I costi sostenuti per le tessere di libera circolazione graveranno sul capitolo di spesa 19405 del bilancio regionale (funzionamento servizio mobilità su gomma e ferro - trasporto ferroviario), e saranno pagate entro 6 mesi dal termine dell'esercizio di riferimento.";
b) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente comma "7-bis.1. La ripartizione delle somme di cui al comma 7-bis avviene in proporzione diretta alle percorrenze che ciascuna azienda svolge in funzione del Programma di Esercizio Assegnato, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali.";
c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente comma: "7-quater Il pagamento delle tessere, al pari di qualsiasi altro pagamento effettuato a favore delle aziende di Trasporto Pubblico Locale contribuirà alla definizione delle compensazioni annuali.".
6. A far data dal 1° gennaio 2021, è abrogata la legge regionale 31 dicembre 2004, n. 38 (Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2005).
7. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2007, n 13 (Modalità di copertura del disavanzo sanitario cumulato fino al 31 dicembre 2006) è sostituita dalla seguente lettera "b) dalla quota regionale a valere sul fondo Nazionale per il ristoro delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e dall'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42".".
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.