Legge Regione Molise 21 ottobre 2020, n.11
Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica
 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.74 del 31 ottobre 2020


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza in materia di politiche socio-sanitarie, promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita, con particolare riferimento a quelle di disostruzione delle vie aeree ed alle manovre di rianimazione cardiopolmonare nei neonati e nei bambini da zero a dieci anni, in ambiente extra-ospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi su tali tecniche, rivolti al maggior numero di persone.
2. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con l'Asrem, con la Federazione Italiana dei Medici Pediatri del Molise, con le associazioni e con i portatori di interesse che si occupano della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia, tutte le iniziative volte a prevenire la morte per soffocamento accidentale dei bambini da zero a dieci anni, nonché a sensibilizzare la formazione del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia riguardo le tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e le manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base.
3. La Regione promuove presso le istituzioni scolastiche, anche attraverso enti che si avvalgono di istruttori e formatori idoneamente certificati, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida sulle tecniche di cui al comma 1, rivolte al personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti. Tali campagne non comportano oneri aggiuntivi al bilancio regionale.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 vengono raggiunti mediante campagne informative ed educative rivolte a genitori di bambini in età infantile ed al personale docente, non docente ed ai collaboratori operanti negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia della regione, tramite percorsi formativi da svolgersi all'interno di ciascun presidio ospedaliero del territorio regionale o in altre sedi opportune.


Art. 2
(Destinatari)

1. Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti che hanno in custodia minori e che operano negli ambiti frequentati dagli stessi.


Art. 3
(Obblighi e premialità)

1. La Regione prevede, nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria e sulla base degli indirizzi del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano stesso, una specifica premialità nei criteri dei bandi a favore delle scuole dell'infanzia, asili nido, nonché di tutte le scuole dell'obbligo, società sportive e palestre, che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree.
2. La Regione prevede un apposito piano di sensibilizzazione volto a garantire, negli orari di esercizio dell'attività di mensa, la presenza di almeno un soggetto appartenente al personale docente o non docente in possesso di conoscenze teoriche e pratiche in materia di manovre pediatriche di disostruzione e di prevenzione del soffocamento causato da ingestione di cibo e l'esposizione di tabelle illustrative delle corrette manovre pediatriche di disostruzione delle vie aeree e quelle raffiguranti i cibi maggiormente responsabili delle ostruzioni delle vie aeree, se non tagliati in modo appropriato.


Art. 4
(Campagne di educazione ed informazione)

1. La Regione si impegna a promuovere campagne di educazione ed informazione con la finalità di sensibilizzare le istituzioni scolastiche, il personale docente e non docente, i genitori sulle tecniche di disostruzione pediatrica.
2. Per le iniziative di cui al comma 1, la Regione promuove la stipula di apposito protocollo d'intesa con l'ASReM unica oppure con i tre Distretti di Campobasso - Isernia e Termoli, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con le singole istituzioni scolastiche, con la Croce Rossa Italiana, con la Federazione Italiana dei Medici Pediatri del Molise e con tutti i soggetti portatori di interesse fra cui le associazioni no profit che si occupano di difesa e tutela dei diritti dell'infanzia.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione si impegna a sostenere tramite le strutture dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale la campagna di comunicazione dell'iniziativa e a realizzare la stampa del materiale informativo da distribuire nelle giornate formative. L'attuazione della presente attività non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
4. Per la realizzazione delle giornate formative da parte dei soggetti attuatori di cui al comma 2, la Regione stipula apposito protocollo d'intesa senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.


Art. 5
(Organizzazione dei corsi di formazione)
1. Gli operatori individuati mediante il protocollo d'intesa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, tramite il proprio personale dipendente o volontario, organizzano i corsi di formazione mettendo a disposizione un istruttore ogni cinque partecipanti al corso di formazione.
2. Il programma del corso è organizzato in una sola giornata così suddivisa:
a) una parte teorica con spiegazione e proiezione di slide, riguardo le tecniche di disostruzione pediatrica di base e la rianimazione cardiopolmonare pediatrica, in linea con gli iter formativi elaborati dalla Task Force Nazionale Rianimazione Cardiopolmonare PBLS-D della Croce Rossa Italiana nel 2009 e successivi aggiornamenti;
b) una parte pratica con esercitazioni simulate su manichini 'pediatrico' e 'lattante', per i diversi casi di ostruzione parziale e totale per bambini o lattanti coscienti ed incoscienti.
3. Al termine del corso di formazione, il personale formato riceverà un certificato di partecipazione rilasciato dagli operatori di cui all'articolo 4.


Art. 6
(Regolamento)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della presente legge.


Art. 7
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dall'ASReM, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi previsti dall'articolo 4, la relazione deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quanti corsi sono stati realizzati e quali esiti hanno prodotto;
b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
c) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
d) quale è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte.
2. Il contenuto della relazione viene presentato al Consiglio regionale e reso pubblico mediante il sito web del Consiglio regionale.


Art. 8
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 9
(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi.


Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.