Disposizioni concernenti le vendite promozionali nel settore del commercio
Art. 1
(Disposizioni concernenti le vendite promozionali nel settore del commercio)
1. Per l'anno 2020, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16-bis della legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 recante: 'Riforma delle disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 18 marzo 1997, n. 59'), considerata l'eccezionale emergenza delle attività commerciali causata dal COVID-19, le vendite promozionali sono consentite sia nel periodo antecedente che in quello successivo ai saldi estivi.
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.