BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.47 del 16 novembre 2019
Art. 1
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, dello Statuto una Commissione consiliare di studio a carattere temporaneo, denominata 'Commissione consiliare speciale sull'organizzazione del servizio sanitario regionale', di seguito denominata 'Commissione'.
2. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere attività di consultazione, confronto ed ascolto con gli enti ed i soggetti operanti nell'ambito del servizio sanitario regionale o portatori di interessi collettivi, anche mediante la produzione di documenti e contratti in essere con gli erogatori privati convenzionati;
b) formulare osservazioni e valutazioni, mediante relazione al Consiglio regionale, in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale, anche in considerazione dell'imminente approvazione del piano operativo sanitario 2019-2021, tenendo conto delle informazioni acquisite nel corso dell'attività di consultazione e di ascolto di cui alla lettera a).
3. La Commissione è composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico costituito in Consiglio regionale.
4. La Commissione elegge al suo interno nella prima seduta il Presidente, due Vicepresidenti ed il Segretario che ne costituiscono l'Ufficio di presidenza. Al Presidente non spetta alcuna indennità aggiuntiva, né l'unità organizzativa di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.
5. La Commissione ha facoltà di:
a) promuovere incontri e scambi di informazioni con soggetti istituzionali ordinari e straordinari ed esperti;
b) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali, economiche e professionali e con associazioni ed organizzazioni di cittadini;
c) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.
6. La Commissione dura in carica due mesi e può essere prorogata per ulteriori trenta giorni.
7. La Commissione può avvalersi del supporto delle strutture organizzative della Giunta regionale competenti in materia di sanità.
8. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno dell'assemblea regionale disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.
9. L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione avvengono tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio regionale disponibili a legislazione regionale vigente.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.