BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.21 del 30 maggio 2019
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. N. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata "Intesa".
2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità e le quote di assegno vitalizio pro rata in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tener conto di riduzioni temporanee.
3. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo ai sensi della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9, articolo 12, e successive modifiche.
Art. 2
Rideterminazione
1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dalla nota metodologica allegata all'Intesa, dal presente articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante "Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale", relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa. L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è quindi rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. Fermo restando il limite di spesa di cui al punto 1), lettera c), dell'Intesa, l'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando, all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, approvata dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome (Allegato 1 all'Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio spettante in base alla previgente normativa e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente alla rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base della Tabella A sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione la Tabella A di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante ai sensi della normativa previgente.
8. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
Art. 3
Montante contributivo individuale
1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 7.
2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'ammontare dell'indennità di carica lorda spettante al consigliere regionale, come definito dalle leggi regionali applicabili ai periodi di riferimento, con esclusione di qualsiasi altra indennità, ed è aumentata del 18 per cento.
3. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalle leggi regionali per i periodi di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio di legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6. La quota di contribuzione a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.
4. Ai fini dell'ottenimento del montante contributivo individuale ci si avvale della parametrazione dell'indennità di carica del consigliere regionale all'indennità parlamentare secondo gli importi dell'indennità parlamentare vigenti nel tempo, applicando le aliquote contributive previste dalle leggi regionali applicabili al periodo di riferimento. Relativamente ai periodi per i quali le leggi regionali non prevedevano ancora l'obbligo di contribuzione o non prevedevano la parametrazione dell'indennità di carica del consigliere all'indennità parlamentare sono considerate retroattive le disposizioni della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16.
5. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità di carica lorda spettante al consigliere regionale e dell'aliquota di contribuzione a carico del consigliere vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura oggetto di completamento e si considerano versate in pari data.
6. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità sono determinate sulla base dell'indennità di carica lorda spettante al consigliere regionale e dell'aliquota di contribuzione a carico del consigliere vigenti in ciascun mese delle legislature alle quali si riferiscono e si considerano versate nelle stesse date.
7. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, come calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.
8. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo periodo, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno le quote contributive.
9. Nel caso in cui, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del consigliere alla data di cessazione del successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.
Art. 4
Rivalutazione del trattamento rideterminato
1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 5
Comunicazioni
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, e comunque non oltre il 14 giugno 2019, il Presidente della Giunta regionale provvede a dare corso agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 967, della legge n. 145/2018 in relazione alla comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie.
Art. 6
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.
TABELLA A