Legge Regionale Molise 12 settembre 2018, n.8
Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età
 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.52 del 12 settembre 2018


Art.1
(Prevenzione vaccinale)

1. Nel rispetto del calendario vaccinale, l'avere assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalle leggi vigenti nonché le vaccinazioni raccomandate ai minori di età dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale vigente costituisce requisito per l'iscrizione annuale:
a) ai nidi d'infanzia;
b) ai servizi integrativi per la prima infanzia;
c) alla scuola dell'infanzia di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
2. I responsabili delle strutture per minori di età verificano che i soggetti ivi accolti abbiano assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalle leggi vigenti e con le modalità dalle stesse previste.
3. Nella eventualità di minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali, i responsabili delle strutture:
a) non procedono all'iscrizione per i casi di cui al comma 1;
b) comunicano ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali affinché provvedano nel rispetto del calendario vaccinale per i casi di cui al comma 2.
4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore, la Giunta regionale approva, su proposta dell'azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), le modalità attuative della presente legge anche tenendo conto dei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita per accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.
Art. 2
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, per i minori di età non in regola con gli obblighi della presente legge che siano già iscritti o che si iscrivano per la prima volta alle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto del calendario vaccinale, è sufficiente aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Copertura finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.