Legge Regionale Molise 15 maggio 2018, n.4
Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise)
 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.28 del 15 maggio 2018

Art. 1
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)
1. All'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise) è aggiunto il seguente comma: '3-bis. Le commissioni consiliari permanenti competenti per le materie di cui al presente articolo annualmente riferiscono al Consiglio regionale sullo stato dell'economia e del lavoro nella Regione. A tal fine in sessione comune sentono le rappresentanze delle categorie produttive di beni e servizi, le rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle professioni, le rappresentanze delle imprese, le rappresentanze delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, nonché quelle del mondo dell'educazione, dell'istruzione universitaria e della formazione professionale. La relazione al Consiglio è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione.'.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 16, comma 2, lettera p), della legge regionale n. 10/2014 dopo la parola 'indirizzi' aggiungere le parole 'o direttive'.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 18 della legge regionale n. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Il Consiglio regionale approva annualmente il bilancio di previsione per le proprie spese di funzionamento ed il relativo rendiconto della gestione.';
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Le risorse per il funzionamento del Consiglio regionale sono oggetto di un unico stanziamento nel bilancio della Regione.'.

Art. 4
(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 10/2014, dopo le parole 'non festivo della', la parola 'seconda' è sostituita dalla parola 'terza'.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 28 della legge regionale n.10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Il Consiglio regionale si riunisce almeno una volta al mese, secondo un calendario delle sedute predeterminato. Esso è convocato dal suo Presidente, che definisce, altresì, l'ordine del giorno sentiti i Presidenti dei gruppi e il rappresentante della Giunta regionale.'.
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: '6-bis. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.'.

Art. 6
(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 34 della legge regionale n. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Tra i componenti della Giunta regionale è individuato il Vice Presidente.';
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo.';
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: '3-bis. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Giunta e del Vice Presidente, le funzioni del Presidente della Giunta sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.'

Art. 7
(Inserimento dell'articolo 35-bis nella legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale n. 10/2014 è inserito il seguente:
'Art. 35-bis
Il Sottosegretario alla Presidenza
1. Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di consigliere regionale.
2. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:
a) partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto;
b) può essere incaricato dal Presidente di seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;
c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni dinanzi al Consiglio regionale.'

Art. 8
(Modifica all'articolo 57 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 57, comma 5, della legge regionale n. 10/2014, dopo le parole 'approva con legge', le parole 'entro il 30 giugno di ogni anno' sono sostituite dalle parole 'entro il 31 luglio di ogni anno'.

Art. 9
(Modifica all'articolo 58 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 58, comma 1, della legge regionale n. 10/2014, dopo le parole 'è approvato con legge regionale', le parole 'entro il 30 giugno' sono sostituite dalle parole 'entro il 31 luglio'.

Art. 10
(Modifica all'articolo 59 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10)

1. All'articolo 59, comma 2, della legge regionale n. 10/2014, dopo le parole 'dura in carica', la parola 'tre' è sostituita dalla parola 'cinque'.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge di modifica statutaria entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, conseguente alla promulgazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.