Regolamento regionale Molise 27 febbraio 2015, n.1
Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 27 febbraio 2015, n.1.
 
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 2 del 31 gennaio 2017.

Art. 1
(Modifica all'articolo 26 del regolamento regionale 27 febbraio 2015, n. 1)
1. Al comma 8, lettera e) dell'articolo 26 del regolamento regionale n. 1/2015, dopo le parole "marginalità sociale" vengono aggiunte le seguenti: "e cittadini stranieri richiedenti asilo'

Art. 2
(Inserimento di articolo nel regolamento regionale 27 febbraio 2015, n. 1)
1. Dopo l'articolo 60 del regolamento regionale n. 1/2015 è inserito il seguente:
Articolo 60-bis
(Centro accoglienza cittadini stranieri, richiedenti il diritto di asilo, per il riconoscimento della
protezione internazionale)
Codice Nomenclatore Codice regionale E7
Descrizione Il centro di accoglienza per cittadini stranieri è una struttura socio-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente cittadini stranieri, rifugiati per motivi politici-religiosi che hanno proceduto a formulare istanza di protezione internazionale.
Finalità Il centro di accoglienza destinato ad adulti è una struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale
Finalità, tipologia, destinatari e ricettività Nel centro di accoglienza possono trovare ospitalità continuata, nell'arco delle 24 ore, adulti di ambo i sessi con numero di soggetti compatibile con i requisiti della struttura stessa e fino ad un massimo di 100 utenti organizzati in stanze da 2,3,4 posti letto con adeguati spazi comuni per le attività di tipo comunitario.
Caratteristiche strutturali La struttura deve corrispondere agli standard di strutture ricettive in generale e per comunità, deve essere costituita da:
1) un locale adibito a cucina e/o sala pranzo con dimensioni idonee rispetto alla capacità ricettiva della struttura;
2) un locale o zona soggiorno per le attività di gruppo
3) una stanza destinata ai servizi di assistenza sociale
4) un rapporto di mq/stanze minimo di 6 mq per ciascun posto letto, ovvero di 8 mq in caso di letti a castello
5) un servizio igienico completo ogni 4 utenti
Tutti i locali devono essere dotati di finestre o balconi, nonché di impianti di riscaldamento funzionante. Ogni locale, altresì, deve essere arredato in modo da consentire il massimo agio agli ospiti e agli operatori. Il centro deve essere in possesso del Certificato di agibilità.
Organizzazione interna e personale
Nel centro di accoglienza il rapporto minimo tra operatori e utenti deve essere in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente, prevedendo preferibilmente la presenza di operatori di entrambi i sessi. Nelle ore notturne il centro dentro deve assicurare la presenza di almeno una unità di personale, dedito alla sorveglianza, ogni 25 ospiti.
Integrazione sociosanitaria
La struttura non ha rilevanza sociosanitaria

Art. 3
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Molise.