Art. 1
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio)
1. Ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, dello Statuto e dell'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) sino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, e comunque non oltre il 28 febbraio 2014, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2014 sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 2013, come approvati con la legge regionale 17 gennaio 2013, n. 5, e modificati e variati ai sensi della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, e della legge regionale 13 novembre 2013, n. 21.
2. Per quanto non previsto al comma 1 durante l'esercizio provvisorio si applica l'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 4/2002.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 si applica altresì alle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea ed alle relative spese.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è estesa agli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 2
(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 24)
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 24, le parole "hanno effetto dal 1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole "hanno effetto dal 1° gennaio 2015".
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.