Legge regionale Molise, 22 novembre 2013, n 22
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15.01.1992, n 21)
 
Art. 1
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2012, n. 25)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), è abrogata.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.