Legge regionale Molise, 25 luglio 2013, n. 11
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane)
 

Art. 1
(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6)


1. All'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane) sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il fondo della montagna e le eventuali risorse aggiuntive di cofinanziamento regionale sono destinate secondo le finalità di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in base ad appositi programmi o progetti di investimento. Tali fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale tra le unioni di comuni e tra le forme associative costituite ai sensi della presente legge, se presenti, oppure tra i comuni montani.";
b) Il comma 4 è abrogato;
c) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nelle more delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 10, le risorse del fondo della montagna ed eventuali altre risorse stanziate dalla Regione affluiscono anche nelle contabilità delle predette gestioni e sono destinate anche alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi e sono ripartite dalla Giunta regionale con riferimento unicamente al personale in servizio effettivo presso gli enti comunitari in liquidazione.".


Art. 2
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.