Legge regionale Molise, 15 luglio 2013, n. 8
Attivazione in Molise dello strumento europeo Progress microfinance
 

Art. 1
(Premessa)


1. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la decisione 283/2010/UE che istituisce lo strumento europeo "Progress microfinance" per favorire l'occupazione e l'inclusione sociale.
2. La Regione Molise intende attivare tale strumento gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (di seguito FEI) e sostenuto dalla Commissione europea e dalla Banca europea degli investimenti.
3. Il "Progress microfinance" mira a rendere accessibili, attraverso intermediari selezionati, microprestiti (di importi inferiori a 25.000,00, euro) a microimprese o privati, in particolare a disoccupati, a persone che rischiano di perdere il loro lavoro, a persone a rischio di esclusione sociale o comunque svantaggiate ed escluse da prestiti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di creare e/o sviluppare microimprese.
4. La Finmolise S.p.A., a seguito di una specifica candidatura, è stata individuata dal FEI quale intermediario selezionato per l'attuazione sul territorio molisano dello strumento per consentire di aumentare i prestiti ed ampliare, in tal modo, il volume di piccoli finanziamenti alle microimprese regionali.
5. La Giunta regionale ha condiviso la sottoscrizione da parte della Finmolise S.p.A. del "Contratto di finanziamento" con il FEI per l'ottenimento di un prestito complessivo pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) che la finanziaria regionale dovrà restituire nel corso degli anni.
6. Il FEI erogherà alla Finmolise S.p.A. il prestito di euro 1.000.000,00 (un milione/00) tra il 2013 ed il 2014.
7. La Finmolise S.p.A. dovrà restituire al FEI il prestito ottenuto tra il 2016 ed il 2018.
8. La Regione Molise è chiamata alla concessione di una "Garanzia a prima richiesta" in favore del FEI per gli obblighi assunti dalla Finmolise S.p.A. con la sottoscrizione del "Contratto di finanziamento".
9. La "Garanzia a prima richiesta" sarà attivata nel rispetto delle leggi applicabili, ivi inclusi gli artt. 81 e 119 della Costituzione italiana, nonché le leggi in materia di aiuti di Stato.
10. La "Garanzia a prima richiesta" si rende necessaria per coprire complessivamente il rischio derivante dall'esposizione assunta dalla Finmolise S.p.A. nei confronti del FEI. In particolare, per neutralizzare:
a) dal momento dell'erogazione del prestito da parte del FEI, le conseguenze derivanti, tra l'altro, dal non rispetto da parte della Finmolise S.p.A. degli obblighi di condotta previsti nel "Contratto di finanziamento" relativi ai principi di un corretto uso delle risorse dello strumento europeo "Progress microfinance";
b) dall'anno 2016 all'anno 2018 la mancata restituzione delle risorse previste da parte della stessa finanziaria regionale al FEI.
11. Dovranno, quindi, essere allocate ai fini della copertura finanziaria della presente legge, risorse idonee a far fronte a tutte le spese derivanti dalla piena e completa attuazione della medesima Garanzia ivi incluse, le risorse necessarie per procedere al pagamento degli interessi di qualsiasi tipologia e degli altri oneri che dovessero derivare dal "Contratto di finanziamento". Conseguentemente, saranno stanziate risorse complessivamente pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) per le annualità 2014 e 2015 a copertura degli obblighi di condotta previsti dal Contratto. Successivamente, con riferimento al periodo 2016-2018, in un'ottica prudenziale e nell'ambito dello stesso massimale di importo, saranno stanziate risorse pari all'esborso massimo di tale periodo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione della Garanzia.
12. Successivamente alla sottoscrizione del "Contratto di finanziamento" e della trasmissione al FEI della "Garanzia a prima richiesta", l'Amministrazione regionale dovrà: a) proporre alla Finmolise S.p.A. le "Procedure operative per il funzionamento in Molise del Progress microfinance"; b) consentire, conseguentemente, ai soggetti interessati di ottenere i relativi finanziamenti dalla Finmolise S.p.A..


Art. 2
(Oggetto)


1. La Regione è autorizzata a concedere in favore del FEI una garanzia irrevocabile, autonoma, incondizionata e a prima richiesta per la restituzione completa del prestito ottenuto dalla Finmolise S.p.A. a valere sullo strumento europeo "Progress microfinance" ai sensi del "Contratto di finanziamento" di cui alle premesse, nonché del pagamento di tutte le obbligazioni pecuniarie ivi derivanti o comunque connesse inclusi interessi, commissioni ed altri oneri, nonché crediti derivanti dall'eventuale revoca dei pagamenti effettuati dalla Finmolise S.p.A..
2. La garanzia della Regione Molise è prestata per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) a partire dall'anno 2014.


Art. 3
(Disposizioni finanziarie)


1. Con la rispettiva legge di Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2014, per le finalità previste dalla presente legge, è iscritta nello stato di previsione delle spese UPB 411 "Competitività dei sistemi produttivi", nella competenza e nella cassa, la quota di rischio per l'anno in corso relativa alla Garanzia di cui al comma 1 dell'Articolo 2. Nello stato di previsione delle entrate è iscritta all'UPB 069 "Altri rimborsi e recuperi" la medesima somma nella competenza e nella cassa.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi Capitoli di spesa e di entrata nel Bilancio regionale dal titolo "Rimborso quota di rischio annuale per interventi relativi alla garanzia fideiussoria per l'attivazione dello strumento europeo "Progress microfinance".
3. Dall'anno 2015 all'anno 2018 con le rispettive leggi approvative del Bilancio regionale, nel rispetto del "Contratto di finanziamento" sottoscritto tra la Finmolise S.p.A. ed il FEI e dei relativi obblighi assunti dalla finanziaria regionale, si provvede ad iscrivere la quota di rischio annuale nei Capitoli di spesa e di entrata citati nel presente Articolo 3.


Art. 4
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.