Legge regionale Molise, 15 luglio 2013, n. 7
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 2 gennaio 2013, n. 2
 

Art. 1


1. L'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 gennaio 2013, n. 2, si interpreta nel senso che il termine ultimo di proroga del 30 aprile 2013 opera solo ove non trova applicazione per effetto di nuove elezioni, del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione, la disciplina di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.