Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1)
1. All'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 è soppresso il seguente periodo: "Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola sci ed a rispettare gli altri adempimenti relativi alla tutela della professione.";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'esercizio temporaneo ed occasionale dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.".
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.