Legge regionale Molise 30 marzo 2012 n 6
Regione - Stabilità finanziaria - Razionalizzazione della spesa regionale - Erogazioni ai soggetti attuatori o beneficiari di finanziamenti - Esclusione di limitazioni
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:


Art. 1
(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16)


1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale), come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La limitazione non incide sulle erogazioni richieste dai soggetti attuatori/beneficiari per far fronte a spese, maturate e regolarmente liquidate, per lavori e forniture e per le altre voci riportate nel quadro del finanziamento concesso.".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.