Legge regionale Molise 7 agosto 2012 n 19
Associazioni combattentistiche e d'arma - Contributi - Disciplina
 

Art. 1
(Finalità)


1. La Regione riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, regolarmente costituite ed operanti nel Molise, nell'ambito delle loro finalità sociali e statutarie.
2. Alle associazioni di cui al comma 1 ed a quelle che tutelano gli interessi delle vittime civili di guerra, degli invalidi civili di guerra e del personale civile e militare vittima del dovere la Regione concede contributi finalizzati ad agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali e sociali ed in particolare:
a) l'effettuazione di raduni con preminenza di quelli regionali, provinciali e locali rispetto a quelli nazionali;
b) l'organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e di polizia, nonché quelle riguardanti gli specifici argomenti di storia patria;
c) la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
d) il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine;
e) la tutela dei bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti;
f) la cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità.


Art. 2
(Contributi)


1. I criteri stabiliti dalla Giunta regionale devono ispirarsi al seguente principio: il contributo di cui al primo capoverso del presente comma è diviso in tre quote parti:
a) una quota fissa uguale per tutte le associazioni, oppure rapportata al numero degli iscritti all'associazione, fino ad un massimo del 25 per cento del contributo;
b) una quota variabile e dipendente in maniera proporzionale dalle spese effettuate e documentate dall'associazione e ritenute ammissibili secondo i criteri di dettaglio stabiliti dalla Giunta regionale;
c) una quota variabile dipendente dall'importanza della manifestazione per la quale si chiede il contributo, con prevalenza degli eventi a valenza nazionale o regionale.
2. I contributi non sono cumulabili con quelli erogati da altri enti pubblici locali e destinati al raggiungimento di identiche finalità.
3. La concessione dei contributi è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3.


Art. 3
(Obblighi)


1. Le associazioni hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare le iniziative previste dall'articolo 1, la relativa proposta di attività regionale corredata dall'indicazione dei preventivi di spesa e dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e privati.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono trasmettere all'assessorato alla sicurezza sociale il rendiconto analitico, approvato dai rispettivi organi direttivi, dell'attività svolta nell'anno precedente.


Art. 4
(Abrogazioni)


1. La legge regionale 19 aprile 1985, n. 10 (Contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma) è abrogata.
2. Ai procedimenti concernenti le richieste di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 10/1985.


Art. 5
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati in sede di finanziamento della legge regionale n. 10/1985.
2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.


Art. 6
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.