Art. 1
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 31)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 31 (Interventi a favore della riqualificazione urbana) le parole "di arredo urbano o di recupero e restauro di quello presente" sono sostituite dalle parole "di realizzazione o restauro di opere scultoree aventi carattere di memoria storica". *
*Comma così risultante a seguito di errata corrige pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 15 settembre 2012.
Art. 2
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 31)
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 31/2008 sono soppresse le parole "accompagnato dall'autocertificazione del legale rappresentante in cui si dichiara la continuità operativa della propria organizzazione nell'anno successivo alla realizzazione delle opere".
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.