Legge regionale Molise 9 settembre 2011 n 29
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella regione Molise)»
 

ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 1996, n.1)


1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise), dopo le parole "in tutte le loro specializzazioni," inserire le parole "in particolare nelle discipline dello sci alpino, dello sci da fondo e dello snowboard,".

ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n.1/1996)


1. L’articolo 3 della legge regionale n.1/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Albo professionale dei maestri di sci)
1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale devono essere iscritti nell’apposito albo professionale regionale, secondo le modalità di cui all’articolo 5.
2. L’albo regionale è tenuto dal Collegio regionale maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli iscritti un tesserino che attesti l’iscrizione all’albo.".

ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n.1/1996)


1. L’articolo 5 della legge regionale n. 1/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati)
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o delle Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione nel Molise devono richiedere l’iscrizione nell’apposito albo regionale della stessa. 2. L’iscrizione all’albo professionale di cui al comma 1 è effettuata dal
Collegio regionale dei maestri di sci della Regione Molise, ai sensi dell’articolo 4, dandone comunicazione al collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall’albo regionale i nominativi di coloro che comunicano di essere iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome.
4. Sia le iscrizioni all’albo professionale regionale che le cancellazioni devono essere contestualmente comunicate al competente Assessorato regionale.
5. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome che intendano esercitare la professione temporaneamente nel Molise, anche in forma saltuaria, devono dare preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Molise e la loro posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola sci ed a rispettare gli altri adempimenti relativi alla tutela della professione.
6. I maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre Regioni o Province autonome o altri Stati, che intendono svolgere l’esercizio temporaneo e saltuario dell’attività nella regione Molise per periodi non superiori a quindici giorni non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi precedenti.
7. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Molise anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 9 novembre 2007 n. 206.
8. Ai maestri di sci dei Paesi terzi che vogliono esercitare stabilmente l’esercizio della professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del d. lgs 25 luglio 1998, n. 286).".

ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n.1/1996)


1. All’articolo 6 della legge regionale n.1/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "per le discipline alpine e per il fondo" sono inserite le parole "e per lo snowboard";
b) al comma 3, lettera a) le parole "Comunità Economica Europea" sono sostituite dalle parole "Unione europea" ed, all’ultimo periodo, le parole "dall’Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza" sono sostituite dalle parole "dall’Azienda sanitaria regionale";
c) al comma 4 le parole "il contratto contabile" sono sostituite dalle parole "il controllo contabile";
d) al comma 5, dopo le parole "per le discipline alpine e per il fondo" sono aggiunte le parole "e per lo snowboard";
e) al comma 7, dopo le parole "per le discipline alpine che per quelle del fondo" sono inserite le parole "e per lo snowboard".

ARTICOLO 5
(Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n.1/1996)


1. L’articolo 7 della legge regionale n. 1/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Commissione d’esame)
1. Gli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, fondo e snowboard, sono sostenuti innanzi ad una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, e composta da:
a) il dirigente regionale del Servizio Sport e Tempo Libero della Regione che la presiede;
b) tre istruttori nazionali di sci, di cui uno specializzato nelle discipline alpine, uno nelle discipline di fondo e uno nelle discipline di snowboard, scelti dall’elenco nominativo fornito dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.);
c) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui uno specializzato nelle discipline alpine, uno nelle discipline di fondo e uno nelle discipline di snowboard, scelti tra una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
d) un medico specializzato in medicina dello sport;
e) due esperti, di cui uno in topografia alpina ed orientamento, uno in sicurezza alpina; f) un rappresentante del Comitato regionale F.I.S.I., esperto in storia dello sci ed organizzazione della stagione invernale. 2. Per ciascun componente della commissione è nominato un supplente.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.
4. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
5. In caso di dimissione o decadenza dei singoli componenti, la Commissione è reintegrata limitatamente al residuo periodo della sua durata in carica.
6. Ai componenti della commissione d’esame, che non siano dipendenti regionali, sono corrisposte le indennità di seduta di cui alla legge regionale 1 marzo 1983, n.7 e successive modificazioni e integrazioni, oltre al trattamento di missione, se dovuto.
7. La Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci è inserita nell’allegato A della legge regionale n. 7/1983.".

ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n.1/1996)


1. L’articolo 8 della legge regionale n.1/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Specializzazioni)
1. In base alle esigenze e all’evoluzione tecnica dello sci la Giunta regionale, tramite l’Assessorato regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e la FISI, cura e promuove l’organizzazione di corsi ed esami di specializzazione dedicati ai maestri di sci, individua in particolare le materie di insegnamento ed i programmi e fissa le quote di iscrizione per ciascun corso.
2. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattica e culturali sostenute innanzi alla commissione d’esame di cui all’articolo 7.".

ARTICOLO 7
(Modifica all’articolo 9 della legge regionale n.1/1996)


1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 1/1996, dopo le parole "sentito il collegio regionale dei maestri di sci" sono soppresse le parole "prevedendo l’impiego, per la parte tecnico didattica, di istruttori nazionali".

ARTICOLO 8
(Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n.1/1996)


1. L’articolo 16 della legge regionale n. 1/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque eserciti l’attività di maestro di sci nella regione senza aver conseguito l’abilitazione di cui all’articolo 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro, oltre all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 12.
2. L’esercizio della professione di maestro di sci nella regione da parte di chi, pur essendo in possesso dell’abilitazione, non risulti iscritto all’albo regionale, comporta una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.200 euro.
3. La violazione degli obblighi previsti ai commi 5 e 7 dell’articolo 5, comporta una sanzione amministrativa da 250 euro a 900 euro.
4. L’applicazione di tariffe professionali superiori a quelle stabilite dalla Giunta regionale, comporta il pagamento della sanzione amministrativa da 4 a 8 volte la tariffa praticata.
5. L’uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di organismi non riconosciuti comporta una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.100 euro a carico di ciascuna persona trovata in esercizio di attività d’insegnamento dello sci nell’ambito dell’organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto sopra viene irrogata la sanzione da 3.000 euro a 12.000 euro a carico del direttore della scuola di sci abusiva.
6. In caso di recidiva, l’ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, viene raddoppiato.".

ARTICOLO 9
(Disposizioni finali)


1. La Giunta regionale istituisce i corsi di cui all’articolo 6, comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.