Legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2
Legge finanziaria 2011
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge Art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali ed iscrizione di residui di stanziamento). 1.È autorizzato per l'esercizio finanziario 2011 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella 'A' allegata alla presente legge. Per gli esercizi 2012 e 2013 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale. 2. (Celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia). Per la partecipazione alla 'Mostra delle Regioni d'Italia', di cui all'iniziativa del Ministero dei beni ed attività culturali per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni provvedimento necessario. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 è istituito specifico capitolo con una previsione di competenza e di cassa pari a 300.000 euro. Per le celebrazioni in Molise è autorizzata la spesa di 200.000 euro per la messa in sicurezza della strada di Monte Marrone. I relativi oneri troveranno copertura nella UPB 202 al capitolo 12592. 3. (Oneri regionali per la consegna dell'olio per la lampada votiva di Assisi). La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni provvedimento necessario per la partecipazione della Regione Molise alla manifestazione per la consegna dell'olio per la lampada votiva di Assisi. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della UPB n. 25, è istituito specifico capitolo con una previsione di competenza e di cassa pari a 100.000 euro. 4. (Modifica alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni). La tabella di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, è sostituita dalla seguente: D3 D1 TOTALE Presidente della Giunta 1 4 5 Assessori 1 1 2 Presidente del Consiglio regionale 1 4 5 Vice Presidente del Consiglio regionale 1 1 Consigliere segretario 1 1 Presidenti delle commissioni 1 1 Presidente del Collegio dei revisori dei conti 1 1 5. (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale"). Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 22, l'alinea è sostituito dal seguente: "I trattamenti economici del responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e affari istituzionali e del responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali sono rispettivamente determinati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su indicazione dei rispettivi Presidenti, e sono correlati alle funzioni assegnate. Essi sono così costituiti:"; b) al comma 9 dell'articolo 22, le parole "della struttura" sono sostituite dalle parole "delle strutture". 6. (Modifica alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, recante "Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali"). Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, sono soppresse le parole ", al netto delle ritenute fiscali,". La suddetta modifica ha efficacia dall'anno 2012. 7. (Anticipazioni finanziarie sul POR FESR e sul POR FSE). Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42 (Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, valgono anche per l'esercizio finanziario 2011, ad eccezione delle anticipazioni corrisposte ai beneficiari delle misure che prevedono la concessione di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, a valere sul POR FESR 2007/2013 e sul POR FSE 2007/2013. Per tali anticipazioni, disciplinate da specifiche procedure attuative, è posto il limite massimo del 35 per cento sul totale del finanziamento concesso. 8. (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2003, n. 13, recante "Interventi per la qualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali della Regione Molise"). Alla legge regionale 8 aprile 2003, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni sciistiche di interesse locale, delle piste da sci e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica, di valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione e allo sviluppo economico e sociale della montagna."; b) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui alla presente legge sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità."; c) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "2- bis. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale: a) le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri, oppure b) le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche: 1) un numero di letti alberghieri disponibili fino a 2000; 2) un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione, calcolato sui dati medi delle tre precedenti stagioni, non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti."; d) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, entro il mese di marzo del primo anno di ciascun triennio, il programma triennale degli interventi."; e) il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato; f) l'articolo 7 è abrogato; g) al comma 1 dell'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) interventi ed adeguamenti tecnici indispensabili relativi all'esecuzione delle revisioni generali e speciali previste dalle vigenti normative;"; h) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "1. I contributi regionali sono assegnati: a) ai comuni sede di stazioni sciistiche; b) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio."; i) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 9 contributi per la realizzazione degli interventi elencati nell'articolo 8."; l) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "2. I contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono concessi, fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera c)."; m) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte attraverso l'utilizzo delle risorse che sono definite annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale". 9. (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5, recante "Nuove norme in materia di promozione culturale"). Alla legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole "da aggiornarsi" sono sostituite dalle parole "che aggiorna"; b) al comma 2 dell'articolo 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il Consiglio regionale approva la programmazione triennale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 1, che deve pervenire entro i primi sei mesi del primo anno del triennio. Trascorso infruttuosamente tale termine la programmazione si intende approvata.". 10. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, recante "Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica". Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 2 della stessa legge regionale). Alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche e ne è effettuata l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 8, come di seguito indicato: a) all'articolo 2, comma 9, le parole "all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "agli articoli 3 e 5"; b) al comma 2 dell'articolo 4, primo periodo, dopo le parole "siano omologate" sono aggiunte le parole "o comunque rispondenti ai requisiti dell'impianto sportivo d'esercizio o complementare"; c) all'articolo 4, è aggiunto il seguente comma: "3- bis. Ai fini del calcolo del volume di cui al comma 3 il Consiglio comunale può stabilire il volume massimo non computabile inerente alle strutture strettamente necessarie alla copertura degli impianti sportivi."; d) il comma 8 dell'articolo 2 si interpreta nel senso che sono consentiti gli ampliamenti in deroga ai regolamenti locali, in termini di superfici coperte e di altezze massime per i sottotetti, nei limiti di raggiungimento delle quote che ne consentano l'agibilità. 11. (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2001, n. 7, recante "Interventi per la promozione della Regione attraverso la sponsorizzazione di attività sportive" ). Alla legge regionale 5 aprile 2001, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Interventi per la promozione dello sport"; b) al comma 1 dell'articolo 1, le parole "il patrimonio culturale, paesaggistico ed economico del Molise, in attuazione dei programmi volti a pubblicizzare, a livello nazionale ed internazionale, il territorio regionale" sono sostituite dalle parole "la cultura dello sport"; c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "1. La Regione interviene con contributi."; d) le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 5 sono abrogate; e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, le parole "della sponsorizzazione" sono sostituite dalle parole "del contributo"; f) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, sono soppresse le parole "vincolando parte dello stesso ai risultati agonistici che verranno conseguiti e alla politica di promozione dell'attività giovanile"; g) all'articolo 6, comma 1, le parole "delle sponsorizzazioni" sono sostituite dalle parole "dei contributi". 12. (Modifica alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, recante "Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"). Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, è sostituito dal seguente: "3. Su richiesta dell'interessato, il direttore generale della Giunta regionale può autorizzare con proprio atto l'accettazione di incarichi extraistituzionali, temporanei ed occasionali, conferiti a dipendenti regionali da pubbliche amministrazioni o da privati, nel rispetto delle vigenti direttive applicative dell'istituto emanate dalla Giunta regionale, previo rilascio di nulla-osta da parte della struttura dirigenziale di appartenenza dell'interessato medesimo.". 13. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, recante "Legge finanziaria regionale 2010"). Alla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente periodo: "I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e con le disposizioni del Patto per la Salute 2010 - 2012."; b) i commi 2, 3 e 8 dell'articolo 19 sono abrogati; c) il comma 5 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: "5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell'uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività di informazione scientifica indipendente attraverso l'utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente.". 14. (Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2010, n. 8, recante "Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12"). Dopo l'articolo 33 della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 8, è inserito il seguente articolo: "Art. 33-bis 1. L'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, durante la vigenza della procedura di commissariamento prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono svolte dal commissario ad acta in conformità con i programmi operativi del Piano di rientro.". 15. (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1997, n. 18, recante "Finanziamento dell'attività del Conservatorio di musica 'L. Perosi' di Campobasso per l'Orchestra"). Alla legge regionale 30 settembre 1997, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2 1. Al fine di assicurare la qualità e le attività didattiche del Conservatorio 'L. Perosi' di Campobasso, la Regione Molise eroga per l'anno 2011 un contributo di 100.000 euro."; b) gli articoli 3 e 4 sono abrogati. 16. (Istituzione e funzionamento dell'Orchestra Stabile del Molise). La Regione Molise, in conformità con i suoi compiti istituzionali ed al fine di favorire le iniziative culturali, artistiche ed occupazionali nel settore musicale, eroga un contributo annuale alla Fondazione Molise Cultura per il funzionamento e le attività dell'Orchestra Stabile del Molise. Il contributo è finalizzato alla costituzione ed all'attività dell'Orchestra Stabile del Molise, composta di diritto da membri dell'Orchestra sinfonica del Conservatorio 'L.Perosi' di Campobasso. Per il raggiungimento degli scopi di cui al periodo precedente la Regione Molise eroga contributi alla Fondazione Molise Cultura. A tal fine, all'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si fa fronte, per l'esercizio 2011, mediante prelievo di 530.000 euro, dalla UPB n. 526, capitolo 15700. Per gli esercizi successivi, l'entità del finanziamento per il sostegno alle attività dell'Orchestra Stabile del Molise è annualmente determinata con stanziamento non inferiore all'importo sopra menzionato. Al fine di assicurare la funzionalità dell'Orchestra Stabile del Molise la Giunta regionale emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive. 17. (Conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale). Il termine di conclusione del procedimento finalizzato all'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le strutture sanitarie e sociosanitarie per le quali sia stato effettuato da parte dei competenti organismi regionali il sopralluogo di cui alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, è fissato al 30 giugno 2011. Sino alla data di cui al precedente periodo resta in vigore il regime di accreditamento provvisorio e si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18. 18. (Adempimenti in esecuzione dell'articolo 1, comma 50, della legge 13 dicembre 2010, n. 220). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l'importo di 55 milioni di euro, quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2009 nel rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2009, è destinato alla copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale relativo all'anno 2010. 19. (Semplificazione amministrativa in agricoltura). Al fine di perseguire obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, di competenza dell'amministrazione regionale, dei suoi enti strumentali e degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione d'istanza per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui ai precedenti periodi e decorrente dalla data di inoltro dell'istanza da parte dei CAA. Decorso tale termine, il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. La Giunta regionale definisce altresì le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento. 20. (Danni alluvionali di cui al DPCM del 22 ottobre 2010). La Giunta regionale è autorizzata a predisporre e finanziare, con le risorse allocate alla UPB n. 202 - capitolo 12603 - del bilancio di previsione 2011, un piano straordinario di interventi per fronteggiare i danni determinatisi alle strutture ed infrastrutture pubbliche e private a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito parte del territorio della provincia di Campobasso e per la quale con DPCM del 22 ottobre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 ottobre 2011. 21. (Contributi agli enti dipendenti dalla Regione). I contributi regionali per le spese di funzionamento degli enti dipendenti dalla Regione sono quantificati, per l'anno 2011, negli importi di seguito specificati e di fianco ad ogni ente evidenziati: a) Enti turistici (EPT di Campobasso, EPT di Isernia, AAST di Termoli), 700.000 euro; b) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise (ARSIAM), 5.300.000 euro; c) Ente per il diritto allo studio universitario (ESU), 1.500.000 euro; d) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), 200.000 euro; e) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), 1.500.000 euro; f) Agenzia regionale 'Molise Lavoro', 130.000 euro. 22. Per il triennio 2011 - 2013 la Giunta regionale è autorizzata alla concessione di un contributo straordinario dell'ammontare annuo di euro 30.000,00 all'associazione 'Amici della musica' di Campobasso in coerenza con le finalità statutarie dell'associazione stessa. Gli oneri gravano sulle risorse destinate al finanziamento della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5. 23. (Indebitamento). Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, alla UPB n. 230, è iscritto un mutuo di 27 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria delle spese di investimento descritte nella tabella n. 6 allegata al bilancio di previsione 2011. L'utilizzo delle somme è subordinato all'effettiva contrazione del mutuo. 24. (Patto di stabilità). Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dall'articolo 1, commi da 125 a 150, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2011, a rideterminare il livello degli impegni e pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti dal suddetto articolo. Per l'esercizio finanziario 2011, gli enti dipendenti dalla Regione hanno l'obbligo di rispettare, nell'ambito della loro attività gestionale, i limiti imposti dalla normativa nazionale in materia di Patto di stabilità, con riferimento alle modalità di calcolo dei tetti programmatici degli impegni e dei pagamenti di cui alla legge n. 220/2010. La Giunta regionale predispone una proposta di legge al fine di introdurre un sistema di regolazione e di coordinamento della finanza pubblica nel territorio della regione che, in armonia con i principi e con le norme in materia di federalismo fiscale, con il coinvolgimento del sistema delle Autonomie locali e nell'ambito del Sistema Regione Molise di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 16/2010, consenta di accrescere il livello di efficienza e di flessibilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie. Ogni dirigente nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto a effettuare il monitoraggio e la verifica interna di natura finanziaria al fine di evitare, per la propria unità previsionale di base, il superamento dei limiti previsti dal presente comma e dalla normativa vigente in ordine al rispetto del patto di stabilità. Per motivate esigenze di natura straordinaria e previa autorizzazione del Direttore generale, il Dirigente responsabile dell'unità previsionale di base può superare i limiti di cui al periodo precedente a condizione che il superamento venga compensato da pari disponibilità realizzatasi in altra unità previsionale della stessa Direzione. Nell'ambito della Direzione I è istituito lo 'Osservatorio interno per il Patto di Stabilità' con compiti di monitoraggio, controllo e raccordo con le diverse strutture dirigenziali. Sono confermati i compiti, e le relative modalità di esercizio, assegnati all'Osservatorio con deliberazione della Giunta regionale n. 572 del 5 luglio 2010. 25. (Deliberazione di Giunta regionale n. 921/2010. Adempimenti). La Giunta regionale, successivamente alla pubblicazione della legge regionale avente ad oggetto il bilancio regionale di competenza e di cassa 2011 - Bilancio pluriennale 2011/2013, assegnerà con atto di direttiva le risorse iscritte in bilancio nel rispetto dei Centri di responsabilità amministrativa cosi come rivenienti nell'atto di riorganizzazione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 921 del 12 novembre 2010. 26. (Adempimenti propedeutici agli impegni e ai pagamenti). I responsabili di UPB che adottino provvedimenti che comportano impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, anche qualora gli stessi derivino da trasferimenti di altri soggetti pubblici o privati, e con le regole di finanza pubblica. I responsabili di UPB non possono procedere ai pagamenti se non dopo aver provveduto all'accertamento della corrispettiva entrata sulla base di idonea documentazione attraverso la quale verifichino la ragione del credito, la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, la quantificazione della somma da incassare. I responsabili di UPB che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano attuati prontamente ed integralmente. Se nel corso della gestione si accertano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, i suddetti responsabili devono darne immediata comunicazione all'organo di vertice, nonchè al Servizio competente per il Bilancio e alla Ragioneria. 27. (Deliberazione di Giunta regionale n. 1043 del 20 dicembre 2010). La Giunta regionale è autorizzata ad impegnare le risorse di cui alla propria deliberazione n. 1043 del 20 dicembre 2010 che rientrano nella disponibilità dell'Ente. 28. (Armonizzazione dei sistemi contabili). La Giunta regionale predispone, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, una proposta di legge con la quale ne vengono recepite le disposizioni. 29. (Tassa automobilistica regionale: eco-incentivi 2011 per veicoli a doppia alimentazione). Ai sensi dell'articolo 2, commi 60, 61 e 62 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i veicoli nuovi a doppia alimentazione, a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2011, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due anni successivi a decorrere dalla data di immatricolazione. I veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, su cui viene successivamente installato e collaudato un sistema di alimentazione a GPL o a metano tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2011, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due anni successivi. Tali veicoli devono appartenere alle categorie internazionali M1 ed N1 ed essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE del 23 marzo 1994 (Euro 2), direttiva 98/69/CE del 13 ottobre 1998 (Euro 3), regolamento (CE) n. 715/2007 del 20 giugno 2007. I due anni di cui ai periodi precedenti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge. La Giunta regionale adotta, con propri provvedimenti, le opportune circolari esplicative delle disposizioni normative di cui al presente comma. 30. (Disposizioni in materia di personale) La Giunta regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente svolto presso l'Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonché strutture commissariali; b) delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica. 31. (Registro tumori della Regione Molise). Al fine di istituire il Registro regionale dei tumori, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge basata sulle seguenti linee guida: a) prosecuzione, consolidamento e messa a regime del registro dei tumori della Regione Molise di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1782 del 30 dicembre 2004, al fine di preservare il patrimonio di dati statistici accumulati presso l'ospedale 'S. Timoteo' di Termoli e di evitare di avviare ex novo una banca dati che necessiterebbe di alcuni anni prima di assumere un'attendibilità scientifica; b) previsione di forme standardizzate di coinvolgimento dell'Ordine dei medici, degli oncologi con funzioni di sorveglianza attribuite alla LILT e con un ruolo preminente dei medici di base e dei reparti e delle strutture oncologiche operanti in Molise. 32. (Accelerazione del processo di riorganizzazione delle politiche industriali). Al fine di razionalizzare le attività e l'assetto istituzionale del sistema di gestione delle politiche industriali e delle aree di sviluppo industriale, anche in attuazione del Patto per lo Sviluppo siglato con il partenariato sociale il 16 luglio 2010, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge basata sulle seguenti linee guida: a) costituzione di un'Agenzia regionale per lo sviluppo industriale con competenze generali in materia di politica industriale e con funzioni di coordinamento dei soggetti preposti allo sviluppo industriale; b) riforma dei Consorzi industriali mediante la loro trasformazione in strutture locali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo industriale; c) previsione per ciascuna struttura locale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo industriale: 1) di un ambito gestionale delle opere e dei servizi erogati, in relazione al quale le attività decisionali facciano riferimento alla rappresentanza delle aziende insediate; 2) di un ambito politico-programmatico con competenze in materia insediativa, urbanistica ed ambientale, in relazione al quale le attività decisionali facciano riferimento alla rappresentanza degli enti locali interessati territorialmente; d) riduzione complessiva degli organi gestionali e dei relativi componenti, nonchè dei costi di funzionamento; e) razionalizzazione e standardizzazione dei costi di erogazione e della qualità dei servizi erogati alle aziende insediate. 33. (Misure a favore dei residenti negli alloggi dei villaggi provvisori realizzati a seguito del sisma del 31 ottobre 2002). Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 23 novembre 2010, n. 19, quantificati per l'esercizio 2011 in 100.000 euro, si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla UPB n. 202. 34. La Giunta regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, è autorizzata a destinare fino allo 0,5 per cento delle risorse iscritte sui capitoli di bilancio ad attività preparatorie connesse alla realizzazione di obiettivi negli stessi previsti. 35.(Garanzie fidejussorie) La Giunta regionale, al fine di sostenere il Piano di rilancio del settore tessile, è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria a sostegno di parte dell'investimento relativo all'acquisizione del complesso aziendale ITTIERRE da parte del Gruppo Albisetti spa. Il capitale è garantito per un importo massimo pari a euro 12.000.000,00. La garanzia fidejussoria di cui sopra è rilasciata nell'interesse di ITTIERRE SpA ed a favore di ITTIERRE SpA, IT Holding SpA e Plus IT SpA. La Regione Molise al momento del rilascio della fidejussione acquisirà le idonee controgaranzie da parte del Gruppo Albisetti spa. La durata dell'obbligazione è di cinque anni. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire specifici capitoli di entrata e di uscita nei successivi bilanci regionali. 36. (Piani di sviluppo Comuni ai sensi della legge n. 549/1995 - idrocarburi). Per il finanziamento dei Piani di sviluppo economico e di incremento industriale nei Comuni interessati alla coltivazione degli idrocarburi - legge 549/95 - la Giunta regionale iscriverà, in sede di delibera di accertamento residui al 31 dicembre 2010, sul cap. 12607 della UPB n. 202 un residuo di stanziamento per un ammontare di 1.500.000 euro. 37. (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 26, recante "Istituzione dell'ufficio del Difensore civico"). All'articolo 14 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "non superiore" sono sostituite dalla parola "pari". 38. (Oneri regionali per interventi concernenti la exit strategy). Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 27, della legge n. 244/2007, è autorizzata l'istituzione, nell'ambito della UPB n. 202 della spesa, di specifico capitolo con una previsione di competenza e di cassa pari a 200.000 euro. Nello stato di previsione delle entrate, alla UPB n. 69, è istituito specifico capitolo di pari importo per i recuperi da soggetti pubblici e privati connessi all'attivazione di processi di exit strategy. 39. (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 16, recante "Subdeleghe ai Comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497"). Alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, comma 1, è abrogata la lettera a); b) all'articolo 2, comma 1, è abrogata la lettera i); c) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale è rilasciata, con le modalità previste dall'ordinamento, dal dirigente responsabile del Servizio regionale competente per la tutela del paesaggio o dal dirigente supplente appositamente delegato.". 40. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono rideterminati nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2000, n. 23, decurtata del 10 per cento, i compensi previsti rispettivamente per la presidente, per le vicepresidenti e per le componenti della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità. Gli oneri, quantificati per l'esercizio 2011 nella misura di 70.000 euro, troveranno copertura finanziaria nella UPB n. 11, capitolo 650. 41. (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, recante "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi"). Alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 18, le parole "da euro 250,00 a euro 1.500,00" sono sostituite dalle parole "da euro 2.500 ad euro 10.000"; b) al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18, le parole "da euro 500,00 a euro 2.000,00" sono sostituite dalle parole "da euro 6.000 ad euro 20.000"; c) al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 18, le parole "da euro 1.000,00 a euro 3.000,00" sono sostituite dalle parole "da euro 10.000 ad euro 30.000"; d) all'alinea del comma 3 dell'articolo 18, le parole "da euro 200,00 a euro 1.000,00" sono sostituite dalle parole "da euro 2.000 ad euro 10.000"; e) al comma 4 dell'articolo 18, le parole "da euro 125,00 a euro 450,00" sono sostituite dalle parole "da euro 500 ad euro 1.000"; f) all'alinea del comma 6 dell'articolo 18, le parole "da euro 100,00 a euro 500,00" sono sostituite dalle parole "da euro 1.000 ad euro 5.000"; g) al comma 7, primo periodo, dell'articolo 18, le parole "da euro 200,00 a euro 750,00" sono sostituite dalle parole "da euro 2.000 ad euro 7.500"; h) al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 18, le parole "da euro 400,00 a euro 1.500,00" sono sostituite dalle parole "da euro 4.000 ad euro 15.000"; i) all'alinea del comma 8 dell'articolo 18, le parole "da euro 100,00 a euro 500,00" sono sostituite dalle parole "da euro 1.000 ad euro 5.000". l) alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 18, le parole "da euro 200,00 a euro 750,00" sono sostituite dalle parole "da euro 2.000 ad euro 7.500"; m) alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 18, le parole "da euro 400,00 a euro 1.500,00"sono sostituite dalle parole "da euro 4.000 ad euro 15.000"; n) al comma 9 dell'articolo 18, le parole "da euro 5,00 a euro 12,50" sono sostituite dalle parole "da euro 500 ad euro 1.000"; o) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: "Art. 20 Tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate 1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità sono istituiti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di 100 euro nonché un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale, di seguito denominato "contributo di solidarietà", di 3.000 euro. La tassa di concessione per i disoccupati di lunga durata è pari a 50 euro, previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta. 2. Il versamento della predetta tassa e del contributo di solidarietà va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise appositamente istituito. Il contributo di solidarietà può essere assolto, da parte dei residenti in regione, mediante la fornitura, nel corso dell'anno solare di riferimento, di prestazioni di servizi a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. Le modalità della fornitura di tali servizi sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura. 3. La tassa di concessione e il contributo di solidarietà non si applicano ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti, né ai raccoglitori loro consorziati. 4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di idoneità e dalle sanzioni amministrative, che confluiscono in un unico capitolo di bilancio appositamente istituito, sono destinate ad attività volte alla sostenibilità ambientale e sociale ed a ridurre gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, tra cui studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione di piante idonee alla tartuficoltura, concessione di contributi per specifici programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi in Molise.". 42. (Microcredito). Al fine di garantire, nel particolare momento di difficoltà economica, una prima copertura finanziaria ai successivi interventi legislativi per l'istituzione e l'avvio operativo di un fondo per il microcredito nella regione, è autorizzata la finalizzazione ai predetti interventi della somma di 1.000.000 di euro a valere sul Fondo Unico Anticrisi, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 542 dell'11 maggio 2009, per la linea di intervento microcredito, alimentata con le risorse liberate del POR Molise 2000/2006, UPB n. 202, capitolo 12500. 43. (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, recante "Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale"). Alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: "d) definisce la rete dei servizi minimi del trasporto pubblico locale di area extraurbana ed approva le reti dei servizi minimi di area urbana di ciascuno dei Comuni indicati nell'articolo 74 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, tenuto conto degli elementi elencati nell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), della presente legge"; b) all'articolo 7, comma 1, lettera a), la parola "individuata" è sostituita dalla parola "approvata"; c) al comma 3, lettera a), dell'articolo 14, le parole "rinnovabile per un biennio, previa revisione del contratto di servizio" sono soppresse; d) all'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è vietato il rinnovo tacito ed espresso dei contratti di servizio.". 44. (Modifica alla legge regionale 9 giugno 1978, n. 13 - Promozione Turistica). Il comma settimo dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 13, è sostituito dal seguente: "7. II Consiglio regionale approva il programma di cui al primo comma entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo della Giunta regionale, che deve pervenire entro i primi tre mesi dell'anno. Trascorso tale termine, il programma si intende approvato." 45. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, recante "Legge finanziaria regionale 2010"). All'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale, al fine dell'indizione della procedura concorsuale per la scelta del gestore dei servizi, disposta dall'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, definisce la rete dei servizi minimi del trasporto pubblico locale di area extraurbana ed approva le reti di area urbana, definite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d), della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, da ciascuno dei Comuni indicati nell'articolo 74 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19."; b) al comma 2, primo periodo, le parole "ed urbana" sono soppresse; c) è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma: "2-bis. Con decorrenza dall'anno 2011 è ridotto di un quinto l'ammontare chilometrico complessivo dei servizi di linea che risultano autorizzati alla data del 31 dicembre 2009 per ciascuno dei Comuni indicati nell'articolo 74 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19; per assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, i Comuni sottopongono all'approvazione della Giunta regionale le rispettive reti, definite in conformità ai commi che precedono, entro e non oltre il termine del 1° marzo 2011, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale provvede alla conseguente riduzione delle correlate risorse finanziarie. Ai Comuni che alla data del 1° febbraio 2011 hanno esperito una procedura di gara ad evidenza pubblica, la riduzione di un quinto dell'ammontare complessivo di servizi di linea affidati si applicherà a decorrere dalla data di scadenza del contratto di servizio."; d) al comma 3 la parola "definita" è sostituita dalla parola "approvata". 46. Nel rispetto degli impegni assunti con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 801, 854 e 855 del 2010, la Giunta regionale adotterà i necessari adempimenti destinati a garantire, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la copertura finanziaria alle anticipazioni concesse e ai relativi oneri. 47. (Mobilità interna regionale - Sperimentazione). La Giunta regionale, nell'ambito del contratto di servizio con RFI, con risorse a valere sulla UPB 4, 1, 330 della funzione obiettivo 4, 1 (Trasporto su ferro, interporto ed impianti fissi) per un periodo di mesi due o altro periodo ritenuto opportuno, sperimenta sulla tratta ferroviaria Isernia - Sesto Campano un servizio di navetta a cadenza oraria in andata e ritorno dandone adeguata pubblicità. Esaurita la sperimentazione e comunque entro il 30 giugno 2011 la Giunta regionale riferirà al Consiglio regionale gli esiti della sperimentazione ed una valutazione concernente la convenienza dell'eventuale mantenimento del servizio e la soppressione dei paralleli servizi di trasporto su gomma. Art. 10 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. SEGUE ALLEGATO 'Tabella A'