Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 23
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«Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova Disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)»
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge Art. 1 1. Alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) l'area costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano, in quanto contesto dei più rilevanti valori archeologici emergenti dal territorio regionale."; b) all'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'allegato 3, lett. f), del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", costituiscono aree e siti non idonei alla installazione di impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale così dichiarati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo"; c) all'articolo 3, il comma 1 è abrogato; d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo: "Art. 4-bis 1. Se, in fase di attuazione del provvedimento di autorizzazione unica, il beneficiario non ottemperi alle prescrizioni ivi contenute o richiamate, ovvero che, contenute in leggi, regolamenti ed altri provvedimenti di carattere generale, comunque determinino vincoli alla realizzazione dell'opera o dell'attività autorizzate, l'autorizzazione stessa è revocata. 2. L'autorizzazione unica può essere altresì revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Alle revoche previste dal presente articolo provvede il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base di istruttoria effettuata congiuntamente dai Servizi regionali competenti per l'Energia, la Tutela dei beni ambientali e la Tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, con procedimento che si svolga nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.". Art. 2 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
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