Legge regionale 23 novembre 2010 n. 19
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Misure a favore dei residenti negli alloggi dei villaggi provvisori realizzati a seguito del sisma del 31 ottobre 2002
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di superare le criticità conseguenti agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e per consentire il progressivo ritorno alla normalità della vita delle popolazioni colpite, ed a seguito della sospensione dal gennaio dell'anno 2010 delle agevolazioni tariffarie concesse dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a favore dei residenti nei villaggi provvisori, concede un contributo finanziario, a parziale copertura delle spese riferibili alla fornitura di energia elettrica, a coloro i quali alla data di approvazione della presente legge occupino ancora le strutture abitative dei villaggi provvisori. Art. 2 (Beneficiari) 1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 1 sono i cittadini obbligati a risiedere, a seguito di ordinanza sindacale e per il tempo in essa indicato, in un alloggio dei villaggi provvisori allestiti dopo gli eventi sismici del 2002. 2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio. Art. 3 (Modalità di erogazione dei rimborsi) 1. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione dei rimborsi. Art. 4 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in euro 100.000, si provvede con lo stanziamento iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla UPB n. 202. 2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio regionale. Art. 5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
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