Legge regionale 9 aprile 2010 n. 12
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, recante: "Disciplina delle attività agrituristiche"
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, le parole: "di superficie agricola totale" sono sostituite dalle seguenti: "di superficie agricola utilizzata". 2. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 9/2010, le parole: "fino a settantadue pasti giornalieri" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad una media giornaliera di cinquanta posti, calcolata annualmente.". 3. Al comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale n. 9/2010, il secondo periodo è soppresso. 4. Il comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale n. 9/ 2010, è abrogato. ARTICOLO 2 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 9 aprile 2010 Il Presidente IORIO
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