Legge regionale 11 marzo 2009 n. 11
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto: “Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi”
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1


1. L’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) è sostituito dal seguente: «Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.

2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge: a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1; b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche; c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e gli impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, recante: ’Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori’.

3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

4. Per gli impianti di cui al comma 2 rimane l’obbligo della comunicazione all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise per le finalità di cui all’articolo 7.

5. Fatti salvi i casi previsti al comma 2, gli impianti di telecomunicazione e radio televisione di cui al comma 1 sono soggetti all’autorizzazione prevista dall’articolo 5.».


ARTICOLO 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 11 marzo 2009