Legge regionale 4 novembre 2008, n. 29
Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, recante: "Norme per favorire l’esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise"
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1

1. La le1. L’articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, recante: "Norme per favorire l’esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise", deve essere interpretato nel senso che le disposizioni della stessa legge possono essere applicate, in regime di autonomia per quanto concerne valutazioni e scelte di carattere organizzativo e finanziario, da tutti gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione Molise, ivi compresa l’Azienda speciale regionale "Molise acque", a condizione che i rispettivi organici siano dotati di personale dipendente il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale del comparto Regioni-Autonomie locali.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 4 novembre 2008