Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 32
Gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie Locali e modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Norme per le gestioni liquidatorie delle Aziende sanitarie

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, sono prorogate al 30 giugno 2008. Dopo tale data la gestione liquidatoria è svolta dalla A.S.Re.M..

ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 19/10/2007, n. 25

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, è sostituito dal seguente: "2. Nei giorni festivi, il servizio farmaceutico è così assicurato:
a) nel Capoluogo di Regione: due farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall’apertura antimeridiana fino alle ore 22,00 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all’apertura antimeridiana del successivo feriale; l’altra, di appoggio, osserva a battenti aperti l’orario previsto per i giorni feriali;
b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia di turno a battenti aperti ininterrottamente dall’apertura antimeridiana fino alle ore 22,00 e a chiamata durante l’orario notturno;
c) nei Comuni e frazioni con una oppure con due farmacie: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.".

ARTICOLO 3
Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.