Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 32
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Gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie Locali e modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Norme per le gestioni liquidatorie delle Aziende sanitarie
1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, sono prorogate al 30 giugno 2008. Dopo tale data la gestione liquidatoria è svolta dalla A.S.Re.M..
ARTICOLO 2 Modifiche all’articolo 6 della l.r. 19/10/2007, n. 25
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, è sostituito dal seguente: "2. Nei giorni festivi, il servizio farmaceutico è così assicurato: a) nel Capoluogo di Regione: due farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall’apertura antimeridiana fino alle ore 22,00 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all’apertura antimeridiana del successivo feriale; l’altra, di appoggio, osserva a battenti aperti l’orario previsto per i giorni feriali; b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia di turno a battenti aperti ininterrottamente dall’apertura antimeridiana fino alle ore 22,00 e a chiamata durante l’orario notturno; c) nei Comuni e frazioni con una oppure con due farmacie: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.".
ARTICOLO 3 Pubblicazione
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
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