Legge regionale 18 luglio 2007, n. 22
Differimento di termini previsti da leggi regionali
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
1. La le1. All’articolo 4, comma 1, primo e terzo periodo, della legge regionale 22 marzo 2007, n. 8, le parole "entro 120 (centoventi) giorni dall’entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro 180 (centottanta) giorni dall’entrata in vigore della presente legge".
2. All’articolo 1, comma 15, della legge regionale 9 maggio 2007, n. 14, le parole "è prorogata sino al 31 luglio 2007" sono sostituite dalle parole "è prorogata sino al 30 settembre 2007".

ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.