Legge regionale 02 ottobre 2006, n. 37
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18 "Disciplina della navigazione sulle acque interne"
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità

1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, è abrogato.
2. L’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Divieti di navigazione)
1. È fatto divieto di mettere in acqua qualsiasi tipo di natante dotato di motore nei bacini artificiali.
2. Il divieto non si applica nei seguenti casi:
a) imbarcazioni a motore utilizzate per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza, di salvataggio e di altri compiti e servizi di pubblica utilità;
b) imbarcazioni a propulsione elettrica adibite a fini turistici, all’uopo autorizzate dalla Provincia.
3. La navigazione deve avvenire ad almeno 500 metri dalle opere di presa e con un livello dell’acqua non inferiore a 5 metri rispetto a quello di massima ritenuta.
4. Nelle zone a canneto e in quelle fangose è vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità. Nelle zone a rilevanza naturalistica la navigazione è soggetta alle verifiche di compatibilità previste dalla normativa di riferimento.".

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 2 ottobre 2006