Legge regionale 02 ottobre 2006, n. 37
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Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18 "Disciplina della navigazione sulle acque interne"
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Finalità
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, è abrogato. 2. L’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Divieti di navigazione) 1. È fatto divieto di mettere in acqua qualsiasi tipo di natante dotato di motore nei bacini artificiali. 2. Il divieto non si applica nei seguenti casi: a) imbarcazioni a motore utilizzate per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza, di salvataggio e di altri compiti e servizi di pubblica utilità; b) imbarcazioni a propulsione elettrica adibite a fini turistici, all’uopo autorizzate dalla Provincia. 3. La navigazione deve avvenire ad almeno 500 metri dalle opere di presa e con un livello dell’acqua non inferiore a 5 metri rispetto a quello di massima ritenuta. 4. Nelle zone a canneto e in quelle fangose è vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità. Nelle zone a rilevanza naturalistica la navigazione è soggetta alle verifiche di compatibilità previste dalla normativa di riferimento.".
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 2 ottobre 2006
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