Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33
Ulteriori modifiche all'art. 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
1. All’art. 4 della legge regionale n. 27 maggio 2005, n. 24, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
“9BIS, il riconoscimento di tartufaia controllata può essere concesso solo nelle aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all’art. 13, comma 2.
Inoltre non si possono riconoscere "tartufaie controllate o riservate" negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con terreni condotti dai privati stessi.".
2. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 24/2005 aggiungere in fine il seguente periodo: "La costituzione di consorzi volontari può essere effettuata nelle zone geografiche di raccolta di cui all’art. 13, comma 2.".
3. Al comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 24/2005 le parole: "La ricerca è altresì vietata nella giornata di sabato, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate.", sono soppresse.
4. I commi 2 e 3 dell’art. 21 della legge regionale n. 24/2005 sono abrogati.

ARTICOLO 2
1. All’articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo l’espressione “pedo-climatiche” è inserito il punto. Inoltre è soppresso il periodo successivo.

ARTICOLO 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 2 ottobre 2006