Legge regionale 06.12.2005, n. 47
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Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12: "Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni (Testo così modificato come da Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 31.12.2005)
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituito dal seguente: “3. Il Presidente e gli altri componenti svolgono le loro funzioni per 5 anni a decorrere dal decreto di nomina. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le designazioni almeno 60 giorni prima della scadenza delle Commissioni. Tali designazioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta”.
ARTICOLO 2 1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituita dalla seguente: “c) da un rappresentante delle OO:SS. Dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale scelto tra quelli designati dalle medesime”.
ARTICOLO 3 1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è aggiunto il seguente capoverso: “Al segretario della commissione viene attribuito un compenso, per ogni seduta, pari al 75% di quello corrisposto ai componenti”.
ARTICOLO 4 1. La presente legge si applica anche alle commissioni già nominate.
ARTICOLO 5 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 6 Dicembre 2005
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