Legge regionale 06.12.2005, n. 47
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12: "Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni (Testo così modificato come da Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 31.12.2005)
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituito dal seguente:
“3. Il Presidente e gli altri componenti svolgono le loro funzioni per 5 anni a decorrere dal decreto di nomina. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le designazioni almeno 60 giorni prima della scadenza delle Commissioni. Tali designazioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta”.

ARTICOLO 2
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituita dalla seguente:
“c) da un rappresentante delle OO:SS. Dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale scelto tra quelli designati dalle medesime”.

ARTICOLO 3
1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è aggiunto il seguente capoverso:
“Al segretario della commissione viene attribuito un compenso, per ogni seduta, pari al 75% di quello corrisposto ai componenti”.

ARTICOLO 4
1. La presente legge si applica anche alle commissioni già nominate.

ARTICOLO 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 6 Dicembre 2005