Legge regionale 06.12.2005, n. 45
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 2002, n. 18 ad oggetto "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
1. L’articolo 11 della legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
Compensi
1. Ai componenti del Comitato è corrisposta un’indennità di funzione mensile pari al 25 per cento di quella determinata, ai sensi dell’articolo 82, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise.
2. AI Presidente ed aI Vicepresidente l’indennità di funzione di cui al comma 1 è corrisposta, per la durata dell’incarico, in una misura aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento.
3. Le indennità mensili del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti sono ridotte del 25 per cento per ogni assenza non giustificata da gravi motivi personali o da impegni istituzionali.
4. AI Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti spetta il trattamento di missione dei dirigenti regionali per le giornate di riunione del Comitato e per le trasferte effettuate nell’esercizio delle loro funzioni".