Legge Regionale Marche 23 marzo 2022, n. 6
Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche
 
(B.U. 31 marzo 2022, n. 24)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n.167 e della Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n.133, riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel proprio territorio.
2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene le infiorate artistiche, nonché le iniziative connesse.

Art. 2
(Calendario regionale)

1. La Giunta regionale predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche, contenente la denominazione, la data, il luogo ed eventuali altre indicazioni e materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse.
2. I soggetti interessati comunicano alla Giunta regionale le informazioni di cui al comma 1.
3. Il calendario di cui al comma 1 è pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione e viene promosso anche attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione.

Art. 3
(Interventi)

1. Per conseguire le finalità indicate all'articolo 1 la Regione concede annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno dieci anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento.
2. La Regione promuove e sostiene, altresì, i seguenti interventi:
a) iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni;
b) studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche.

Art. 4
(Compiti della Giunta)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1 dell'articolo 3 e per la promozione e il sostegno agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 3.

Art. 5
(Infiorate artistiche nell'ambito delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. Per le manifestazioni di rievocazione storica nell'ambito delle quali sono realizzate infiorate artistiche il termine di trenta anni previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica) è ridotto a dieci anni.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 50.000,00.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale ed equivalente incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 per euro 50.000,00, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.