Legge Regionale Marche 2 dicembre 2021, n. 33
Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative
 
(B.U. 2 dicembre 2021, n. 99 - Supplemento n. 2 )

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023


Art. 1
(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2020)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2020, già iscritti con la legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-2023), nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 2.957.569.615,68, sono rideterminati in euro 1.717.047.353,45 in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2020.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2020, già iscritti con la l.r. 54/2020 nello stato di previsione della spesa per l'importo presunto di euro 2.232.012.633,64, sono rideterminati in euro 1.523.259.803,65 in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2020.

Art. 2
(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020)

1. L'ammontare della giacenza di cassa presso la tesoreria regionale alla chiusura dell'esercizio 2020, già iscritta con la l.r. 54/2020 nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 467.006.373,89 è stabilita per effetto delle risultanze del rendiconto generale della Regione per l'anno 2020, nell'importo di euro 448.042.333,47.

Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 del rendiconto generale della Regione per l'anno 2020, è quantificato in euro 471.688.055,99.
2. L'ammontare relativo alle quote accantonate e vincolate specificate nell'Allegato a) "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2020, è pari complessivamente a euro 575.969.011,55.
3. Per effetto delle quote accantonate e delle quote vincolate, l'esercizio 2020 si chiude, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del rendiconto generale della Regione per l'anno 2020, con un disavanzo di amministrazione di euro 104.280.955,56 che corrisponde interamente al debito autorizzato e non contratto specificato nell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2020.

Art. 4
(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2020)

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui degli anni pregressi per il finanziamento degli investimenti realizzati, già stabilita dal comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 54/2020 in complessivi euro 186.012.445,84, è rideterminata in complessivi euro 104.280.955,56 secondo le risultanze dell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2020, come di seguito specificato:
a) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 27.148.640,11, si stabilisce nel nuovo importo di euro 0;
b) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 20.179.030,90 si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.576.833,95;
c) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 20.726.904,72 si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.263.893,73;
d) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 28.361.279,87 si stabilisce nel nuovo importo di euro 19.022.285,75;
e) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 13.643.158,40 si stabilisce nel nuovo importo di euro 10.530.386,76;
f) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 20.882.338,01 si stabilisce nel nuovo importo di euro 16.646.971,23;
g) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 7.092.052,15 si stabilisce nel nuovo importo di euro 6.088.875,44;
h) relativamente all'anno 2019 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 7.762.001,92 si stabilisce nel nuovo importo di euro 6.788.947,38;
i) relativamente all'anno 2020 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 40.217.039,76 si stabilisce nel nuovo importo di euro 16.362.761,32.
CAPO II
MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE


Art. 5
(Modifiche alla l.r. 33/2020)

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 1 bis dell'art. 6, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 bis dell'art. 6, l.r. 23 luglio 2020, n. 33.

Art. 6
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/2020)

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 11, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.
Il comma 2 abroga il comma 3 dell'art. 11, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.
Il comma 3 sostituisce il comma 3 bis dell'art. 11, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.

Art. 7
(Modifica alla l.r. 22/2021)

1. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 aggiunge la lettera p bis) al comma 1 dell'art. 135, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.

Art. 8
(Modifica alla l.r.19/2012)

1. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 2, l.r. 4 giugno 2012, n. 19.

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 13/2020)

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 12, l.r. 10 aprile 2020, n. 13.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 12, l.r. 10 aprile 2020, n. 13.

Art. 10
(Modifica alla l.r. 24/2021)

1. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 8, l.r. 6 agosto 2021, n. 24.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 abroga gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, commi 3, 4 e 5, e 9, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 2 abroga l'art. 15, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41.

Art. 12
(Ripartizione del "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" di cui all'articolo 26 del d.l. 41/2021)

1. Le risorse del "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica", di cui all'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, assegnate alla Regione Marche per l'annualità 2021 per complessivi euro 10.064.044,74, sono destinate al sostegno delle imprese particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, come di seguito indicato:
a) euro 6.000.000,00 per sostenere la ripresa economica delle piccole e medie imprese che abbiano sottoscritto e versato un aumento di capitale ai sensi di quanto previsto dall'atto di Giunta di cui al comma 2;
b) euro 2.880.039,48 per contributi straordinari alle imprese esercenti attività di discoteca, sala da ballo, altre attività di divertimento e intrattenimento, catering, banqueting, organizzazione di cerimonie, feste e altre attività connesse;
c) euro 592.002,63 per contributi straordinari alle imprese esercenti trasporto turistico mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
d) euro 592.002,63 per contributi straordinari ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. La Regione trasferisce le risorse di cui alla lettera a) del comma 1, ai Confidi in misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 a favore delle imprese marchigiane. I Confidi aderenti provvedono all'amministrazione e alla gestione delle risorse stesse, in attuazione dell'atto di cui al comma 2.
4. I Confidi di cui al comma 3 devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
b) avere una sede operativa nel territorio della Regione;
c) operare per le imprese del territorio.
5. I Confidi possono partecipare anche nella forma dell'associazione temporanea di impresa ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). I Confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993 possono aderire all'associazione temporanea solo nel ruolo di soggetto mandante, fermo restando il rispetto dei limiti di operatività di cui allo stesso articolo.
6. I contributi previsti da questo articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
7. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'anno 2021, con questa legge, nello stato di previsione dell'entrata al Titolo II e nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 14, Programma 1, con riferimento alle lettere a) e b), e a carico della Missione 7, Programma 1, con riferimento alle lettere c) e d).

Art. 13
(Contributo straordinario per il sostegno degli enti gestori delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie extra ospedaliere private e convenzionate della Regione nell'ambito dell'emergenza COVID-19)

1. Per l'anno 2021 è autorizzato un contributo straordinario di euro 4.000.000,00 a favore degli enti gestori delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie extra ospedaliere private e convenzionate della Regione finalizzato a concorrere alla copertura dei maggiori costi derivanti dalle necessità assistenziali e organizzative correlate all'emergenza da COVID -19.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.
3. L'onere autorizzato al comma 1 è iscritto a carico della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti", dello stato di previsione della spesa del bilancio.

Art. 14
(Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 236,08 inerente alla prestazione professionale notarile di autentica procura speciale, resa in occasione e in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 10 febbraio 2020.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, nella Missione 1, Programma 11, capitolo di spesa 2011110072.
3. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 507.509,00 inerente al rimborso degli oneri relativi al personale dell'ex Servizio Escavazione Porti trasferito ai Comuni costieri, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), giusto decreto ingiuntivo definitivo n. 1136 del 5/09/2017, a favore del Comune di San Benedetto del Tronto.
4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, nella Missione 18, Programma 1, Titolo 1, a carico del capitolo 2180110030 per euro 500.628,00 e nella Missione 11, Programma 1, Titolo 1, a carico dei capitoli 2011110105 e 2011110120, rispettivamente per euro 6.845,57 e per euro 35,43.

Art. 15
(Disposizioni in merito all'utilizzo di quote di avanzo vincolato)

1. Le quote di avanzo vincolato per le quali, in sede di rendiconto generale della Regione per l'anno 2020, è stata disposta la sostituzione del vincolo originario con il vincolo di destinazione ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 109, comma 1 ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono reiscritte nell'anno 2021 per l'importo massimo di euro 9.084.569,08 e reimputate nell'annualità 2022 in relazione all'esigibilità della spesa per il finanziamento di interventi volti ad attenuare gli effetti derivanti dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito elencati:
a) Missione 05, Programma 02, Titolo 1 per euro 1.307.000,00;
b) Missione 07, Programma 01, Titolo 1 per euro 4.492.300,00;
c) Missione 14, Programma 01, Titolo 1 per euro 3.285.269,08.
2. La quota di avanzo vincolato risultante dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2020 relativa all'accantonamento effettuato a fronte del contratto derivato a servizio del debito rappresentato dal prestito obbligazionario denominato Piceni Bond, resasi disponibile a seguito della conclusione del medesimo contratto, pari ad euro 5.019.114,52, è reiscritta con questa legge nell'anno 2021 e reimputata nelle annualità 2022 e 2023 in relazione all'esigibilità della spesa per investimenti a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito elencati:
a) per l'anno 2022:
1) Missione 01, Programma 08, Titolo 2 per euro 457.825,74;
2) Missione 04, Programma 04, Titolo 2 per euro 50.000,00;
3) Missione 06, Programma 01, Titolo 2 per euro 150.000,00;
4) Missione 14, Programma 02, Titolo 2 per euro 20.000,00;
5) Missione 14, Programma 05, Titolo 2 per euro 500.000,00;
6) Missione 15, Programma 04, Titolo 2 per euro 250.000,00;
7) Missione 16, Programma 01, Titolo 2 per euro 10.000,00;
8) Missione 16, Programma 02, Titolo 2 per euro 240.000,00;
9) Missione 16, Programma 03, Titolo 2 per euro 300.000,00;
b) per l'anno 2023:
1) Missione 01, Programma 08, Titolo 2 per euro 561.288,78;
2) Missione 01, Programma 12, Titolo 2 per euro 750.000,00;
3) Missione 07, Programma 01, Titolo 2 per euro 200.000,00;
4) Missione 14, Programma 05, Titolo 2 per euro 500.000,00;
5) Missione 15, Programma 04, Titolo 2 per euro 250.000,00;
6) Missione 16, Programma 01, Titolo 2 per euro 700.000,00:
7) Missione 16, Programma 03, Titolo 2 per euro 80.000,00.

Art. 16
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2021)

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 aggiunge la lettera a bis) al comma 1 dell'art. 3, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Il comma 2 aggiunge il comma 2 bis all'art. 3, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.

Art. 17
(Modifica all'articolo 25 della l.r. 18/2021)

1. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 25, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.

Art. 18
(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 18/2021)

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 18
Il comma 1 sostituisce il comma 13 dell'art. 28, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Il comma 2 abroga il comma 14 dell'art. 28, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.

Art. 19
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 18/2021)

1. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 sostituisce l'art. 29, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.

Art. 20
(Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 18/2021)

1. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 20
Il comma 1 abroga l'art. 32, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.

Art. 21
(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 18/2021)

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 41, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Il comma 2 modifica il comma 6 dell'art. 41, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Il comma 3 abroga il comma 7 dell'art. 41, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.

Art. 22
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 32/2001)

1. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 22
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.

Art. 23
(Modifica all'articolo 12 della l.r. 4/2017)

1. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 23
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 12, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Art. 24
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 26/2021)

1. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 24
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 6, l.r. 21 ottobre 2021, n. 26.

Art. 25
(Requisiti per l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata)

1. Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono già assegnatari di un alloggio di ERP sovvenzionata non costituisce causa di decadenza:
a) l'assenza del requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 20 quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), limitatamente alle condanne riportate nel periodo precedente alla data di entrata in vigore di questa legge;
b) la titolarità di una quota fino al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005, acquisita prima della data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 26
(Abrogazione del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 16/2021)

1. ...............................................................................

Nota relativa all'articolo 26
Il comma 1 abroga il comma 2 dell'art. 12, l.r. 15 luglio 2021, n. 16.
CAPO III
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Art. 27
(Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 53/2020 e alla l.r. 54/2020)

1. Le tabelle allegate alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) sono modificate come segue:
a) la tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2021 - 2023 di leggi regionali " è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata a questa legge;
b) la tabella E "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge;
c) la tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D 1 allegata a questa legge;
d) la tabella D 2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella D 2 allegata a questa legge.
2. La tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021-2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio" allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023) è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge.
3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 4, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.

Art. 28
(Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2021/2023)

1. Nel triennio 2021/2023, l'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 54/2020 aumenta complessivamente di euro 21.175.630,18 di cui euro 3.046.379,42 nel 2021, 10.604.250,76 nel 2022 ed euro 7.525.000,00 nel 2023.
2. Per effetto del comma 1 l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2021/2023, già stabilita all'articolo 7 della l.r. 54/2020 in euro 127.768.829,10, è rideterminata complessivamente in euro 148.944.459,28 di cui:
a) euro 51.295.445,61 nel 2021;
b) euro 68.720.134,87 nel 2022;
c) euro 28.928.878,80 nel 2023.

Art. 29
(Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2021-2023)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2021-2023 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 2 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2021-2023".
2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2021-2023 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 4 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2021-2023".

Art. 30
(Allegati)

1. A questa legge sono allegati:
a) Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
b) Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2021-2023 (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2021-2023 (allegato 3);
d) Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2021-2023 (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni - titoli per il triennio 2021-2023 (allegato 5);
f) Stato di previsione delle entrate 2021-2023 e stato di previsione delle spese 2021-2023 assestati (allegato 6);
g) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato assestato (allegato 7);
h) Quadro generale riassuntivo assestato (allegato 8);
i) Prospetto assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9);
j) Prospetto assestato concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
k) Aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12);
m) Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 13);
n) Variazioni alle Tabelle allegate alla l.r. 53/2020 e l.r. 54/2020 (allegato 14);
o) Nota integrativa predisposta ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15);
p) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 16).

Art. 31
(Copertura finanziaria)

1. La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 4, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9.

Art. 32
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.