Legge Regionale Marche 28 maggio 2020, n. 19
Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22
 
Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"
(B.U. 4 giugno 2020, n. 47)



Art. 1
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 22/2009)

1. .........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 2, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.


Art. 2
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2009)

1. .........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 9 bis dell'art. 4, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.


Art. 3
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. .........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 9, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.


Art. 4
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 25/2017)

1. .........................................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge il comma 3 quinquies all'art. 4, l.r. 2 agosto 2017, n. 25.


Art. 5
(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.