Legge Regionale Marche 31 luglio 2018, n. 31
Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 Riordino del servizio sanitario regionale e 20 giugno 2003, n. 13 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale
 
Pubblicazione: ( B.U. 02 agosto 2018, n. 67 )


Art. 1
(Modifiche della l.r. 26/1996)

1. ..........................................................................

2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1:
Il comma 1 aggiunge il comma 1.1 all'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
Il comma 2 modifica il comma 9 dell'art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26.


Art. 2
(Modifiche della l.r. 13/2003)

1. ..........................................................................

2. ..........................................................................

3. ..........................................................................

4. ..........................................................................

5. ..........................................................................

6. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 2:
Il comma 1 abroga il comma 6 dell'art. 4, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
Il comma 2 modifica il comma 7 dell'art. 4, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
Il comma 3 modifica il comma 8 dell'art. 4, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
Il comma 4 sostituisce la lett. d) del comma 2 dell'art. 8 bis, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
Il comma 5 aggiunge il comma 01 all'art. 10, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
Il comma 6 sostituisce il comma 3 con i commi 3, 3 bis e 3 ter dell'art. 10, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.


Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente la spesa di euro 1.387.500,00 e di euro 1.850.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all'anno 2019 come di seguito indicato:
a) per euro 734.026,20 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 01 ''Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'';
b) per euro 653.473,80 si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 01 ''Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA''.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all'anno 2020 come di seguito indicato:
a) per euro 729.975,92 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 01 ''Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'';
b) per euro 1.120.024,08 con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 01 ''Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA''.

4. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.


Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.