Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 28)
1. Dopo il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), è inserito il seguente: “Sulla base dei medesimi parametri è definito il trattamento economico dei dirigenti dei servizi nel caso in cui alla Regione sia affidato il coordinamento di una delle commissioni istituite nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai medesimi dirigenti sia affidato l’incarico di coordinamento della relativa commissione tecnica.”.
Formula Finale: LA PRESENTE LEGGE È PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLA REGIONE MARCHE.
DATA AD ANCONA, ADDÌ 02 MARZO 2009