Legge regionale 29 aprile 2008, n. 6
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Proroga delle funzioni del garante per l'infanzia e l'adolescenza
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Proroga)
1. Fino al riordino della normativa regionale sulla difesa civica e comunque non oltre il 31 luglio 2008 è prorogata la durata in carica del Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, operante alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 2 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 29 aprile 2008 Il Presidente (Gian Mario Spacca)
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