Legge regionale 29 aprile 2008, n. 6
Proroga delle funzioni del garante per l'infanzia e l'adolescenza
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Proroga)

1. Fino al riordino della normativa regionale sulla difesa civica e comunque non oltre il 31 luglio 2008 è prorogata la durata in carica del Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 29 aprile 2008
Il Presidente
(Gian Mario Spacca)