Legge regionale Lombardia, 30 gennaio 2014, n. 2
Istituzione del comune di Sant'Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo
 
(BURL n. 6, suppl. del 03 Febbraio 2014 )


Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo, sono fusi in un unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Sant'Omobono Terme.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Valle Imagna, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Valle Imagna in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).
2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.