Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 marzo 2021
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina le funzioni della Regione quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, dell'articolo 37 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/UE , dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , nonché quale Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modificazioni e integrazioni e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie).
2. Al fine di razionalizzare e di potenziare il sistema di centralizzazione degli acquisti facente capo alla Regione e di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle sue prestazioni, nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo stesso dedicate, anche allo scopo di favorire la tempestività dell'azione amministrativa della medesima Regione e dei soggetti di cui all'articolo 2, la SUAR opera direttamente ovvero mediante le seguenti proprie articolazioni funzionali, qualificate quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, che stipulano convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, come specificato all'articolo 4:
a) per l'acquisizione di forniture e di servizi:
1. Liguria Digitale S.p.A.;
2. Consorzio Energia Liguria;
b) per l'affidamento di lavori:
1. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (IRE S.p.A.).
3. Ai fini dell'affidamento di lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni e delle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), la SUAR è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE. Ai fini dell'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento delle medesime, le ARTE hanno facoltà di avvalersi della SUAR.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La SUAR e le sue articolazioni funzionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), stipulano le convenzioni di cui all'articolo 26 della l. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono gli enti parco, gli enti regionali il cui funzionamento dipende dal contributo regionale, le aziende sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'Ospedale Evangelico Internazionale e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di avvalersi della SUAR e della sua articolazione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per l'acquisizione di mezzi strumentali all'esercizio del pubblico servizio, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 11.
3. Le altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità di sistema portuale e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), aventi sede nel territorio regionale, possono sia aderire alle convenzioni di cui al comma 1 sia richiedere l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 11.
Art. 3.
(Criteri di gestione)
1. La SUAR opera nel rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici.
2. La SUAR svolge la propria attività perseguendo anche obiettivi di innovazione tecnologica allo scopo di garantire elevati standard qualitativi nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 2 e degli operatori economici e promuovendo la sostenibilità energetica e ambientale, nel rispetto della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
3. La Regione adotta, con provvedimento della Giunta regionale, le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata, nell'ambito della strategia di contrasto all'illegalità in Liguria e al fine di promuovere la stabilità occupazionale e le professionalità dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici.
4. La SUAR favorisce la diffusione e l'utilizzo dell'eProcurement attraverso il mercato elettronico regionale, mediante apposite linee guida approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
Art. 4.
(Organizzazione e funzionamento della SUAR)
1. Le centrali di committenza di cui all'articolo 1, comma 2, operano sotto la direzione e il coordinamento del Direttore generale cui fa capo la SUAR secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 11. La SUAR cura la programmazione in relazione alle procedure di gara di appalto da svolgersi e la trasmissione dei flussi informativi tra la stessa SUAR e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (UTG).
2. L'ambito di intervento della SUAR riguarda le seguenti fasi di attività:
a) raccolta dei fabbisogni;
b) individuazione delle priorità operative;
c) standardizzazione della domanda;
d) scelta del contraente;
e) monitoraggio dei consumi.
3. La SUAR e le sue articolazioni funzionali svolgono, altresì, le funzioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 11.
4. La SUAR può procedere, nei limiti di importo stabiliti con il provvedimento di cui al comma 11, agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione, dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle concessioni su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base di convenzioni quadro tra la Regione e detti soggetti, anche in forma associata.
5. La Giunta regionale approva la programmazione annuale delle attività della SUAR e la programmazione annuale del soggetto aggregatore di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014 (Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi) sulla base del fabbisogno di lavori, di servizi, di forniture e di concessioni da acquisire inviato dagli enti e dalle società di cui all'articolo 1, comma 2, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3. Tale fabbisogno è soddisfatto mediante l'adesione ad una convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, mediante l'indizione di gare centralizzate, mediante l'avvio di apposita procedura concorsuale ovvero ricorrendo al mercato elettronico regionale.
6. L'attività di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi è svolta, fatto salvo quanto stabilito dal comma 8, dalla SUAR e da Liguria Digitale S.p.A., quale sua articolazione funzionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto di competenze in ragione delle categorie merceologiche dei beni e dei servizi oggetto di acquisizione, tenuto conto di quanto stabilito al comma 7.
7. Rientra, comunque, nella sfera di competenza di Liguria Digitale S.p.A. l'acquisizione di beni e servizi informatici per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e di beni e servizi per le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale come definiti dal provvedimento di cui al comma 11, ad esclusione delle seguenti categorie merceologiche: arredi, ausili per incontinenza, dispositivi medici e chirurgici, farmaci, strumenti e materiali da laboratorio, veicoli ad uso sanitario, smaltimento rifiuti sanitari, refezione ospedaliera, lavanolo, sterilizzazione della strumentazione, trasporto di apparecchiature sanitarie, brokeraggio, assicurazioni.
8. Il Consorzio Energia Liguria provvede all'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato e per i propri consorziati, ai quali assicura la necessaria assistenza nella fase di esecuzione del contratto.
9. L'attività di centralizzazione dell'affidamento di lavori pubblici è svolta dalla SUAR e da IRE S.p.A., quale sua articolazione funzionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto di competenze, e dalla programmazione regionale di cui al comma 5.
10. Rientrano nella sfera di competenza di IRE S.p.A., fatto salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11:
a) gli interventi in materia di opere pubbliche e infrastrutture di interesse strategico;
b) gli interventi in ambito di infrastrutture viarie e di edilizia e di tutela del territorio;
c) l'attività di committenza ausiliaria in materia di servizi energetici per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3.
11. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le ulteriori modalità organizzative e di funzionamento della SUAR e stabilisce l'elenco delle categorie merceologiche cui appartengono beni o servizi standardizzabili, nonché i soggetti cui è demandato l'espletamento delle relative procedure di gara e le altre disposizioni previste dalla presente legge.
12. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 7 in favore degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, Liguria Digitale S.p.A. è autorizzata ad implementare il proprio organico fino ad un massimo di dieci unità nei limiti delle capacità assunzionali e delle proprie risorse di bilancio.
Art. 5.
(Disposizioni in ordine alla Centrale regionale di acquisto e trasferimento di personale)
1. A.Li.Sa. cessa di svolgere le funzioni di Centrale regionale di acquisto di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data del 1° maggio 2021.
2. Il personale non dirigenziale di A.Li.Sa. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2020, che svolge le attività relative alla Centrale regionale di acquisto di cui al comma 1, è trasferito alla Regione, a decorrere dal 1° maggio 2021.
3. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico ed accessorio spettante al personale regionale ai sensi dell'articolo 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Dal 1° maggio 2021, per il personale di cui al periodo precedente, cessano gli incarichi di funzione di cui all'articolo 14 del CCNL 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto sanità , nonché eventuali indennità comunque denominate, salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente per il personale regionale.
4. La gestione del trasferimento del personale interessato dalle presenti disposizioni è affidata alla competente struttura del personale della Giunta regionale, che ne dispone il trasferimento ai sensi della presente legge.
5. La spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 2 non è computata ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla vigente normativa.
Art. 6.
(Strutture di missione)
1. Al fine dell'attuazione di programmi regionali aventi valenza strategica o per il raggiungimento di risultati determinati coerenti con il Programma di Governo, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la Commissione competente, delibera l'istituzione di apposite strutture di missione aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo. Nell'atto istitutivo sono, altresì, indicati gli obiettivi e i compiti affidati alla struttura di missione.
2. La struttura di missione può essere costituita, oltre che da personale regionale, anche da uno o più componenti esterni in possesso di specifica elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito delle materie affidate alla struttura, ai quali è conferito l'incarico tramite le ordinarie procedure. Per ogni struttura di missione, gli oneri relativi ai compensi dei componenti esterni non possono eccedere il doppio del costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6. La prestazione svolta dal personale dipendente rientra nell'ordinaria retribuzione, non comportando nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
3. Al termine di ogni anno di attività delle strutture di missione e comunque al termine della loro durata specificata dall'atto istitutivo di cui al comma 1, la Giunta regionale relaziona alla Commissione competente in merito all'attività delle strutture di missione costituite e, in particolare, allo stato di raggiungimento degli obiettivi e dei compiti loro affidati.
Art. 7.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 11.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta:
a) il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3;
b) il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 4.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge alla data del 30 aprile 2021 le funzioni di Centrale regionale di acquisto svolte da A.Li.Sa. sono sottoposte al coordinamento e all'indirizzo del Direttore generale cui fa capo la SUAR.
4. Le procedure di gara avviate alla data del 1° maggio 2021 sono portate a termine dalla SUAR o dalla propria articolazione funzionale individuata con provvedimento del competente Direttore generale. A tale fine A.Li.Sa. trasmette l'elenco delle procedure in corso alla data del 30 aprile 2021 per la presa d'atto da parte del Direttore generale cui fa capo la SUAR.
5. A decorrere dal 1° maggio 2021 sono trasferiti alla Regione i beni mobili, i beni strumentali, i beni informatici, ivi comprese le relative licenze di utilizzo dei necessari programmi informatici, i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso.
6. A.Li.Sa. provvede alla ricognizione dei beni mobili, strumentali e informatici, dei rapporti attivi e passivi connessi alle procedure di gara di cui al comma 4 da trasmettere alla SUAR alla data del 30 aprile 2021.
7. Il personale trasferito continua ad operare nella sede della cessata Centrale regionale d'acquisto con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra A.Li.Sa. e la Regione, senza oneri aggiuntivi a carico di quest'ultima.
8. Il contenzioso derivante da procedure di gara in corso o aggiudicate alla data del 1° maggio 2021, nonché quello connesso all'esecuzione di contratti, e i relativi oneri, rimangono in capo ad A.Li.Sa. che vi provvede con propri fondi.
Art. 8.
(Abrogazioni di norme)
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 7 della l.r. 14/2007 e successive modificazioni e integrazioni;
b) articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41
c) l'articolo 11, comma 16, della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 994.294,01 (euro novecentonovantaquattromiladuecentonovantaquattro/01) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', Programma 03 ''Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, quantificati in euro 123.289,20 (euro centoventitremiladuecentoottantanove/20) per l'anno 2021, si provvede mediante variazione compensativa del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', Programma 1 ''Organi istituzionali'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Agli oneri per esercizi successivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 si provvede con i relativi bilanci.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede con legge di bilancio.
Art. 10.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.