Legge Regionale Liguria 29 luglio 2020, n. 25
Assestamento al bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022
 
Bollettino Ufficiale n. 9 dell' 1 agosto 2020


Art. 1
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2020, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi 7risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2020 è il seguente:
Residui attivi: euro 1.740.798.585,66
Residui passivi: euro 1.661.398.206,53.


Art. 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020)
1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2020 è rideterminato in euro 308.917.378,10.


Art. 3
(Stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:
anno finanziario 2020
aumento per euro 255.991.766,15 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.196.823.889,20 in termini di cassa;
anno finanziario 2021
aumento per euro 9.950.067,30 in termini di competenza;
anno finanziario 2022
aumento per euro 11.211.150,54 in termini di competenza.


Art. 4
(Stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:
anno finanziario 2020
aumento per euro 255.991.766,15 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.196.823.889,20 in termini di cassa;
anno finanziario 2021
aumento per euro 9.950.067,30 in termini di competenza;
anno finanziario 2022
aumento per euro 11.211.150,54 in termini di competenza.


Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))
1. L'articolo 3 della l.r. 33/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 3
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2019, 2016, 2015, 2014, 2009)
1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:
a) degli investimenti dell'esercizio 2020 nell'importo di euro 62.317.522,82 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
b) degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 37.358.202,80 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
c) degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 32.353.856,58 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2019 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 5.004.107,92 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della l. 208/2015 , nell'importo di euro 28.629.848,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 5.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 7.867.776,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
h) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 10.814.911,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2022 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi. ''.


Art. 6
(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e debito autorizzato e non contratto alla chiusura dell'esercizio 2019)
1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019, ammontano rispettivamente ad euro 319.047.142,11 ed euro 98.854.664,15.
2. L'ammontare del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento al 31 dicembre 2019 è pari a euro 57.316.644,70.


Art. 7
(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2019)
1. La quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2019 applicato con la presente legge risulta pari a euro 21.189.080,53 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:
MISSIONE PROGRAMMA IMPORTO - esercizio 2020
1 1 1.125.701,32
1 3 9.348.440,75
1 4 19.271,81
1 5 35.298,99
1 6 37.230,56
1 7 15.240,77
1 9 18.295,96
1 10 122.715,83
1 11 289.161,80
1 12 17.279,99
3 1 3.675,46
3 2 2.824,62
4 1 2.690,37
4 2 45.633,40
4 3 93.440,56
4 7 12.161,47
5 1 34.349,27
5 2 29.308,07
6 1 11.169,64
6 2 6.851,32
7 1 159.934,80
7 2 52.224,94
8 1 197.266,74
8 2 369.699,83
8 3 6.586,33
9 1 196.238,11
9 2 589.487,58
9 3 5.672,77
9 4 44.843,74
9 5 57.438,10
9 6 46.311,11
9 8 318.185,80
9 9 35.855,39
10 1 2.984.130,29
10 2 37.717,74
10 4 9.065,59
10 5 -58.589,63
10 6 17.619,11
11 1 471.256,19
11 2 131.631,58
12 1 28.920,01
12 2 552.855,04
12 5 69.999,76
12 6 423.823,42
12 8 27.953,93
12 10 3.280,98
13 1 271.144,77
13 8 67.703,90
14 2 5.562,25
14 5 169.197,52
15 1 392.780,82
15 3 1.200.000,00
15 4 175.475,30
16 1 104.804,78
16 2 241.302,32
16 3 196.758,85
17 1 63.364,71
17 2 15.010,86
18 1 13.784,67
18 2 147.038,57
19 2 75.000,00


Art. 8
(Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2020 - 2022)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2020-2022 e i documenti di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2020-2022, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.
2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.


Art. 9
(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020))
1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)) della l.r. 32/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge.


Art. 10
(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via di urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 )
1. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , sono ratificate le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 disposte dalla Giunta regionale con le seguenti deliberazioni:
a) n. 400 dell' 8 maggio 2020 - ''Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'articolo 109 del d.l. 18/2020 - euro 476.500,00 - COVID-19'';
b) n. 447 del 29 maggio 2020 - ''Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'articolo 109 del d.l. 18/2020 - euro 400.000,00 - COVID-19'';
c) n. 449 del 29 maggio 2020 - ''Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'articolo 109 del d.l. 18/2020 - euro 300.000,00 - COVID-19''.


Art. 11
(Semplificazione procedure regionali)
1. Attesa la necessità di approntare tutte le misure possibili finalizzate alla semplificazione e speditezza delle procedure regionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, al riconoscimento della legittimità dei propri debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 73, provvede la Giunta regionale.
2. Le deliberazioni di riconoscimento di cui al comma 1 sono tempestivamente trasmesse al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.


Art. 12
(Reperimento risorse da destinare ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di reperire le risorse da destinare ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti di tale situazione, la Giunta regionale è autorizzata con proprio atto:
a) a dare attuazione all'articolo 109 del d.l. 18/2020 , convertito dalla l. 27/2020 , mediante lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2019 di cui all'Allegato a/2 ''Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione'' del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 approvato con la presente legge, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, da allocarsi, mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 3 ''Altri fondi'', Titolo 1 ''Spese correnti'', in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2020 denominato ''Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19'' , vengono destinate agli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale;
b) a procedere allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2019 di cui all'Allegato a/2 ''Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione'' del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 approvato con la presente legge, il cui vincolo è stato posto con legge regionale. Tali somme, limitatamente all'esercizio 2020, possono essere svincolate se riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, da allocarsi, mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 3 ''Altri fondi'', Titolo 1 ''Spese correnti'', in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2020 denominato ''Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19'' , vengono destinate agli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale.


Art. 13
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati omissis