Legge Regionale Liguria 23 aprile 2020, n. 8
Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
 
Bollettino Ufficiale n. 3 del 29 aprile 2020



Art. 1
(Differimento dei termini per i versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono differiti i termini dei versamenti ordinari relativi alla tassa automobilistica regionale scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
2. I versamenti ordinari di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione l'ulteriore differimento dei termini di cui ai commi 1 e 2, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria, in quanto il versamento rimane dovuto nell'ambito del medesimo esercizio contabile.


Art. 2
(Misure urgenti per le imprese agricole e ittiche a seguito della diffusione del virus Covid-19)
1. Nel quadro dei principi della comunicazione della Commissione europea n. Sito esterno2020/CI91/1 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C91 del 20 marzo 2020, la Regione Liguria sostiene le imprese agricole e ittiche che hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso la concessione di contributi mirati al superamento del periodo di crisi, al riavvio e al rilancio delle attività medesime. La Regione Liguria può realizzare un programma di promozione delle attività, delle produzioni e delle imprese di cui al capoverso precedente per rilanciare, su scala nazionale e internazionale, il comparto agricolo e ittico.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le forme dei contributi, le modalità e i criteri di concessione dei medesimi ed è approvato il programma di promozione di cui al comma 1.
3. L'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00, per l'anno 2020, si fa fronte mediante riduzione della Missione 18 ''Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali'', Programma 1 ''Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali'', Titolo 1 ''Spese correnti'' e corrispondente incremento della Missione 16 ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', Programma 1 ''Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2020-2022.


Art. 3
(Autorizzazione concessione di credito)
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del ''Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra - Ponte di Ceparana'' previsto e finanziato dal ''Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020'' di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 e alla delibera CIPE n. 98/2017, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un credito di breve periodo non oneroso a favore della Provincia della Spezia, in qualità di soggetto attuatore, fino ad un ammontare complessivo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio anni finanziari 2020-2022:
esercizio 2020
Stato di previsione dell'entrata
- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) al Titolo 5 ''Entrate da riduzione di attività finanziarie'', Tipologia 200 ''Riscossione di crediti di breve termine'';
Stato di previsione della spesa
- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) alla Missione 10 ''Trasporti e diritto alla mobilità'', Programma 5 ''Viabilità e infrastrutture stradali'', Titolo 3 ''Spese per incremento attività finanziarie''.


Art. 4
(Disposizioni urgenti in materia di programmazione di investimenti)
1. In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla conseguente necessità di adottare misure con carattere d'urgenza, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 14, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nelle more, la Giunta regionale è tenuta a definire le finalità e le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il regime delle risorse impiegate, tramite apposite convenzioni con Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E.) S.p.A..


Art. 5
(Determinazione per l'indebitamento delle Aziende sanitarie)
1. La Giunta regionale può, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, dellaSito esternolegge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), autorizzare gli enti di cui all'Sito esternoarticolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 dellaSito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento anche oltre i limiti di durata di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), punto 2) delSito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e successive modificazioni e integrazioni e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture.


Art. 6
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.