Legge Regionale Liguria 26 luglio 2019, n. 16
Disposizioni a favore del contrasto dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e per la promozione della formazione del personale sanitario
 
Bollettino Ufficiale n. 12 del 31 luglio 2019


Art. 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Liguria riconosce quali diagnosi riconducibili ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione quelle ricomprese nel documento recante le Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione recepito dall'Accordo Stato Regioni del 22 giugno 2017.
2. La Regione Liguria contrasta i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con interventi mirati alla prevenzione, al riconoscimento e al potenziamento dell'offerta dei servizi e delle prestazioni con particolare attenzione all'età evolutiva.


Art. 2
(Formazione)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono promosse attività formative rivolte a tutti gli operatori sociali e sanitari coinvolti nella presa in carico dei pazienti con disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, ivi inclusi i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.


Art. 3
(Azioni per il riconoscimento dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione)
1. La Giunta regionale promuove, in conformità a quanto previsto dalle raccomandazioni del Ministero della Salute, l'attivazione del codice Lilla al Pronto soccorso pediatrico dell'Istituto Giannina Gaslini, assicurando la debita formazione degli operatori e il coinvolgimento dei familiari nel primo riconoscimento dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.


Art. 4
(Potenziamento dell'ambulatorio pediatrico)
1. E' potenziato presso l'Istituto Giannina Gaslini un ambulatorio per i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione dedicato ai pazienti fino ai quattordici anni con estensione fino ai diciotto anni del percorso di cura.


Art. 5
(Equipe medica)
1. Ogni setting assistenziale (ambulatorio specialistico, servizio diurno, ricovero ospedaliero riabilitativo e ricovero presso struttura residenziale territoriale extra ospedaliera) dovrà prevedere un'equipe multidisciplinare con formazione specifica sui disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.


Art. 6
(Setting assistenziale)
1. Ogni setting assistenziale dovrà garantire un servizio adeguato a soddisfare la ''domanda di aiuto'' che proviene dal paziente e/o dalla famiglia. Al termine della fase diagnostica, verrà presentato al paziente e alla famiglia un progetto terapeutico, espressione concreta della presa in carico da parte del servizio che comprende il coinvolgimento della famiglia, la quale dovrà essere altresì formata per agevolare un tempestivo recupero.


Art. 7
(Disposizioni attuative)
1. Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa con l'adozione di Linee di indirizzo per la presa in carico dei pazienti affetti da disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.


Art. 8
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.