(testo unico in materia di commercio)
Bollettino Ufficiale n. 17 del 5 dicembre 2018
Art. 1.
(Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
1. L'articolo 7 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 1/2007 )
1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica dell'articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''(Requisiti di onorabilità per l'accesso e l'esercizio delle attività) ''.
2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''morali '' è sostituita dalle seguenti: ''di onorabilità ''.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1 bis. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ) e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione ivi previste. ''.
Art. 4.
(Inserimento dell'articolo 14 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 14 bis
(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)
1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ) e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ). ''.
Art. 5.
(Sostituzione della rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo II della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo II della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''REGIMI AMMINISTRATIVI ''.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 18 della l.r. 1/2007 )
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a SCIA, da presentare allo SUAP per le attività produttive del Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016 . La SCIA deve contenere:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
b) la non necessità di acquisire titoli edilizi;
c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso e la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3;
d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. ''.
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''soggetti '' sono inserite le seguenti: '', ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016 , ''.
2. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''alle disposizioni di cui alla l.r. 10/2012 '' sono sostituite dalle seguenti: ''alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni ''.
3. Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''2012 '' sono inserite le seguenti: ''e successive modificazioni e integrazioni ''.
Art. 8.
(Modifica all'articolo 20 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''soggetti '' sono inserite le seguenti: '', ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016 , ''.
Art. 9.
(Inserimento dell'articolo 27 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 27 bis
(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)
1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016 . ''.
Art. 10.
(Modifica all'articolo 28 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''13 '' sono inserite le seguenti: ''come previsto dal d.lgs. 222/2016 ''.
Art. 11.
(Modifica all'articolo 29 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''attività '' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 28 ''.
Art. 12.
(Modifica all'articolo 34 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''autorizzazione '' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 28 ''.
Art. 13.
(Inserimento dell'articolo 34 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 34 bis
(Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su natanti da diporto)
1. L'esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale è consentito sui natanti da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. ).
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale sui natanti di cui al comma 1 è consentito alle seguenti condizioni:
a) il possesso della patente nautica;
b) la vendita può essere effettuata in via sperimentale per una durata complessiva di novanta giorni all'anno, anche non consecutivi, e può essere effettuata in tutto il territorio regionale;
c) devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari;
d) possono essere venduti esclusivamente i prodotti preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria comprese le bevande preconfezionate e preimbottigliate in lattina, tetra pak e bottiglietta, esclusi il latte e i suoi derivati;
e) la vendita può essere effettuata in via sperimentale esclusivamente nelle aree in cui non siano già presenti attività commerciali che vendono i medesimi prodotti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal Comune competente per territorio a persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, dei requisiti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 12 e nel rispetto delle normative in materia di demanio pubblico.
4. A uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma 3.
5. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, Settore commercio, gli elenchi dei soggetti autorizzati che partecipano alla sperimentazione, nonché i dati di cui al comma 6.
6. La sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato e valutare eventualmente l'applicazione definitiva della stessa sulla base di specifica valutazione che verrà effettuata tenendo conto dei seguenti fattori:
a) numero di autorizzazioni rilasciate;
b) promozione di prodotti tipici locali e specificità locali;
c) utilizzo di natanti storici o tradizionali liguri.
7. La sperimentazione ha una durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della norma e, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata di diritto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione. ''.
Art. 14
(Modifica all'articolo 35 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''alimentari '' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 28 ''.
Art. 15
(Inserimento dell'articolo 37 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 37 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 37 bis
(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)
1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016 . ''.
Art. 16.
(Modifica all'articolo 38 della l.r.1/2007 )
1. Il comma 1 dell'articolo 38 della l.r.1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. Per il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti agricoli e della pesca, deve essere presentata comunicazione o SCIA, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016 , allo SUAP del Comune competente per territorio. ''.
Art. 17.
(Inserimento dell'articolo 50 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 50 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 50 bis
(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)
1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016 . ''.
Art. 18.
(Modifica all'articolo 51 della l.r. 1/2007 )
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
Art. 19.
(Inserimento dell'articolo 51bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 51 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 51bis
(Disciplina di associazioni e circoli)
1. Alle associazioni e ai circoli di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e successive modificazioni e integrazioni si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 . ''.
Art. 20.
(Modifica all'articolo 55 della l.r. 1/2007 )
1. Il comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone soggette a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016 . Nelle altre zone l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 . ''.
Art. 21.
(Sostituzione dell'articolo 65 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 65 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 65
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo e in adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 ) e successive modificazioni e integrazioni, si intendono per:
a) punti vendita esclusivi, quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.
2. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni. ''.
Art. 22.
(Modifiche all'articolo 66 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''determinata dal superamento dell'indice corrispondente al sessanta per cento del volume di affari che deve essere comprovato dai richiedenti '', sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 66 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino all'approvazione delle Intese di cui all'articolo 4bis del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni qualora le medesime dovessero prevedere criteri diversi da quelli ivi stabiliti. ''.
Art. 23.
(Modifica all'articolo 67 della l.r. 1/2007 )
1. Il comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali, previste all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni :
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le Medie Strutture di Vendita, le Grandi Strutture di Vendita e i Centri commerciali con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. ''.
Art. 24.
(Sostituzione dell'articolo 68 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 68 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 68
(Esercizio dell'attività e apertura di nuovi punti vendita)
1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 4 bis del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni. ''.
Art. 25.
(Modifiche all'articolo 69 della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica dell'articolo 69 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''(Esenzione da titoli abilitativi) ''.
2. Al comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''autorizzazione '' sono inserite le seguenti: ''né ad altro titolo abilitativo ''.
3. Il comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 26.
(Modifiche all'articolo 70 della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica dell'articolo 70 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''(Programmazione regionale e comunale) ''.
2. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''predisposizione da parte dei Comuni dei piani di '' sono soppresse e alla fine del comma sono aggiunte le parole: '', tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4 bis del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni ''.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
''1bis. I Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore, rappresentate nei Consigli delle CCIAA Liguri, possono adottare un Piano commerciale e urbanistico nel quale vengono individuate le zone nelle quali è necessario salvaguardare le esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
1ter. Sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1 i piani comunali di cui al comma 1 bis possono prevedere un regime autorizzatorio per l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica. ''.
Art. 27.
(Abrogazione dell'articolo 71 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 71 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 28.
(Sostituzione dell'articolo 72 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 72 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 72
(Modalità di vendita della stampa)
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 5 del d.lgs. 170/2001 e successive modificazioni e integrazioni. ''.
Art. 29.
(Inserimento degli articoli 72 bis, 72 ter, 72 quater, 72 quinquies, 72 sexies della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 72 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli:
''Articolo 72 bis
(Sostegno all'innovazione e valorizzazione dei punti vendita esclusivi)
1. La Regione Liguria riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica esclusivi di cui all'articolo 66, di seguito denominate edicole, lo svolgimento di un importante ruolo per il presidio del territorio e valorizza il rapporto diretto che i titolari o i gestori degli stessi intrattengono quotidianamente con la clientela negli spazi pubblici a loro disposizione.
2. La Regione promuove e sostiene le edicole al fine di favorire l'innovazione dei prodotti e dei servizi tradizionalmente offerti oltreché lo sviluppo di servizi aggiuntivi e qualificati che si pongono oltre la distribuzione di riviste e quotidiani. La Regione intende, in particolare, favorire un percorso di rilancio delle edicole singole o di loro aggregazioni per innovare il servizio tradizionalmente offerto e ampliare gli interessi e le occasioni che conducono alla frequentazione delle stesse da parte del pubblico.
3. La Regione intende, altresì, contribuire alla realizzazione di reti di servizi nuovi e integrativi che, utilizzando come elementi di forza la capillarità delle edicole sul territorio e il rapporto di prossimità con i consumatori, si prestino ad ampliare i servizi offerti al pubblico con particolare riferimento al settore dell'informazione turistica e della logistica cosiddetta ''dell'ultimo miglio'', nonché ad estendere la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende del trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzativi previsti per tali attività e servizi ulteriori dalla normativa vigente.
Articolo 72 ter
(Interventi)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 72 bis, concede contributi per la realizzazione di progetti volti al miglioramento, alla riqualificazione e all'innovazione dei servizi offerti dalle edicole.
2. Sono ammessi a finanziamento progetti riferiti alle seguenti tipologie di interventi:
a) opere inerenti la struttura dei punti vendita, inclusi gli arredi pertinenziali quali tavolini, panchine o postazioni con seduta per consultare testi atti a favorire l'attrattività o lo stazionamento dei clienti o l'offerta di nuovi servizi;
b) dotazioni informatiche per l'erogazione di servizi e informazioni a favore della clientela quali vetrine digitali, totem interattivi o touch screen;
c) attrezzature, strumentazioni o macchinari funzionali a interventi di innovazione, miglioramento e/o ampliamento dei servizi offerti di cui all'articolo 72 bis, comma 3.
Articolo 72 quater
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 72 ter le edicole o loro aggregazioni aventi sede legale e operativa in Liguria.
Articolo 72 quinquies
(Misura del contributo regionale)
1. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 72 ter sono concessi a fondo perduto nella misura del 60 per cento della spesa ammessa a contributo.
2. I contributi di cui all'articolo 72 ter vengono concessi nei limiti del regime ''de minimis''.
Articolo 72 sexies
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta i risultati e l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge per sostenere l'innovazione delle edicole e promuovere lo sviluppo di servizi aggiuntivi accanto a quelli tradizionalmente offerti da esse. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione con cadenza biennale che documenta e descrive gli interventi realizzati in attuazione della presente legge a favore delle edicole, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i beneficiari e i risultati raggiunti in riferimento alle finalità di cui all'articolo 72 bis.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto. ''.
Art. 30.
(Modifiche all'articolo 73 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '', sentiti i soggetti di cui all'articolo 71, comma 2 '', sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''di cui all'articolo 18 '' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi dell'articolo 68 ''.
3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
4. Il comma 3 dell'articolo 73 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 31.
(Sostituzione dell'articolo 74 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 74 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 74
(Parità di trattamento)
1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita. ''.
Art. 32.
(Abrogazione dell'articolo 76 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 76 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 33.
(Sostituzione dell'articolo 77 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 77
(Programmazione regionale)
1. Nella programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione stradali, la Regione provvede alla:
a) definizione degli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché al fine di favorire l'incremento del risparmio energetico, la diffusione di combustibili alternativi e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;
b) individuazione delle aree svantaggiate in cui prevedere deroghe alle presenti disposizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 80;
c) definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità degli impianti;
d) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;
e) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.
2. Nella programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Regione provvede alla:
a) definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale;
b) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività accessorie.
3. La titolarità delle autorizzazioni e degli altri titoli abilitativi per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell'impianto, salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire al titolare dell'autorizzazione dell'impianto di carburanti o, previa rinuncia di quest'ultimo, a terzi, lo svolgimento delle predette attività. Il loro rilascio è subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede. ''.
Art. 34.
(Sostituzione dell'articolo 78 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 78 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
''Articolo 78
(Definizioni)
1. Al fine dell'applicazione del presente Capo si intende:
a) per rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti i prodotti di cui alla lettera b);
b) per carburanti per autotrazione, i seguenti tipi di prodotti petroliferi:
1) benzine;
2) gasoli;
3) combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni e specificatamente i combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti. I combustibili alternativi comprendono anche:
3.1) elettricità;
3.2) idrogeno;
3.3) biocarburanti, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE );
3.4) combustibili sintetici e paraffinici;
3.5) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC, e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL;
3.6) gas di petrolio liquefatto, di seguito GPL;
c) per impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi, nonché i servizi e le attività accessorie;
d) per erogatore, l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:
1) una pompa o un sistema di adduzione;
2) un contatore o un misuratore;
3) una pistola o una valvola di intercettazione;
4) le tubazioni che lo connettono;
5) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina;
e) per colonnina, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
f) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
g) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.
2. Trovano applicazione, altresì, le altre definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione tutti i carburanti per autotrazione e i combustibili alternativi di cui al comma 1, lettera b), sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei dati comunicati dagli interessati. ''.
Art. 35.
(Inserimento dell'articolo 78 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 78 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 78 bis
(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)
1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016 . ''.
Art. 36.
(Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica dell'articolo 79 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''(Procedure per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti) ''.
2. Il comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 222/2016 e dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3. ''.
3. Al comma 1bis dell'articolo 79 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''unicamente '' è soppressa e dopo la parola: ''antincendio '' è inserita la seguente: '', fiscale ''.
4. Il comma 1quinquies dell'articolo 79 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 37.
(Sostituzione dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 80
(Tipologie di nuovi impianti)
1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 3 della presente legge e dall'articolo 18 del d.lgs 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al comma 2. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate individuate dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b).
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del d.lgs 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, i titolari degli impianti possono fare valere una delle seguenti impossibilità tecniche, che devono essere verificate e certificate dal Comune competente per territorio:
a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 (Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti);
b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.
3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL e la sussistenza di condizioni di esonero per una di tali fattispecie non comporta automaticamente l'esonero dall'obbligo dell'altra.
4. Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 le cause di impossibilità di cui al comma 2 coincidono con gli ostacoli tecnici e gli oneri eccessivi di cui all'articolo 83bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, sussiste l'obbligo di dotarsi di impianti di distribuzione di GPL, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni, l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, oltre a nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del d.lgs. 257/2016 e successive modificazioni e integrazioni. ''.
Art. 38.
(Inserimento dell'articolo 80 bis della l.r. 1/ 2007 )
1. Dopo l'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 80 bis
(Modalità di erogazione)
1. Gli impianti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 139, comma 3.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri definiti dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'articolo 77, comma 1.
3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o di suoi dipendenti o collaboratori.
4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti ovunque siano ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. ''.
Art. 39.
(Modifiche all'articolo 81 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la lettera: ''j) '' è sostituita dalla seguente: ''l) ''.
2. Al comma 3 dell'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''autorizzate '' sono inserite le seguenti: ''ai sensi dell'articolo 79 '' e la lettera: ''j) '' è sostituita dalla seguente: ''l) ''.
3. Il comma 5 dell'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''5. Le modifiche di cui al comma 1 sono, altresì, soggette alla presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli interventi effettuati non costituiscono ristrutturazione totale di cui all' articolo 81 bis. ''.
Art. 40.
(Inserimento degli articoli 81bis, 81ter, 81quater e 81quinquies della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
''Articolo 81bis
(Ristrutturazione totale)
1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 79, alle disposizioni dell'articolo 80 ed è soggetta a collaudo di cui all'articolo 81ter.
2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.
3. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi, ma nell'arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione.
Articolo 81ter
(Collaudo degli impianti)
1. I nuovi impianti e gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale o a modifiche di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a), non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto.
2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.
3. Il Comune, per l'espletamento del collaudo, nomina e convoca la Commissione di collaudo di cui all'articolo 81quater.
4. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
Articolo 81quater
(Commissione di collaudo)
1. La Commissione di collaudo è composta da:
a) un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
c) un rappresentante tecnico dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
d) un rappresentante tecnico dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (ARPAL) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.
2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante sindacale dei gestori.
3. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.
4. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa vigente. Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della Commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.
5. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse amministrazioni o enti.
Articolo 81quinquies
(Esercizio provvisorio)
1. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare il Comune può autorizzare l'esercizio provvisorio, con le modalità di cui all'articolo 79, per un periodo di sessanta giorni, previa presentazione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. ''.
Art. 41.
(Modifiche all'articolo 84 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 3 dell'articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''rilasciata '' sono inserite le seguenti: '', ai sensi dell'articolo 79, '' e le parole: '', per gli impianti stradali, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia di cui all'articolo 79'' , sono soppresse.
2. Al comma 4 dell'articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''comunale di cui all'articolo 87 '' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 81 ter, anche nel caso di ristrutturazione totale ai sensi dell'articolo 81 bis. ''.
3. Il comma 5 dell'articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 42.
(Modifiche all'articolo 86 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''CEE '' è sostituita dalle seguenti: ''secondo le vigenti disposizioni di legge '', la parola: ''autocertificazione '' è sostituita dalle seguenti: ''dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà '' e le parole: ''tale autocertificazione '' sono sostituite dalle seguenti: ''tale dichiarazione ''.
Art. 43.
(Abrogazione dell'articolo 87 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 87 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 44.
(Abrogazione dell'articolo 88 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 88 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 45.
(Modifiche all'articolo 90 della l.r. 1/2007 )
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ''e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale ''.
2. Al comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ) '' sono sostituite dalle seguenti: ''14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) ''.
Art. 46.
(Modifica all'articolo 91 della l.r. 1/2007 )
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''morali '' è sostituita dalle seguenti: ''di onorabilità ''.
Art. 47.
(Modifiche all'articolo 92 della l.r. 1/2007 )
1. Prima del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''01. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tutti i nuovi impianti devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce. I nuovi impianti devono altresì dotarsi di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 77, comma 2. ''.
2. Il comma 2 dell'articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''2. La concessione ha validità di anni nove fatti salvi i casi di cui al comma 1 del punto 1 del Documento procedurale parte integrante e sostanziale del decreto interministeriale 7 agosto 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico. La concessione può essere soggetta a rinnovo, con le procedure di cui all'articolo 94. ''.
Art. 48.
(Modifiche all'articolo 93 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 93 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''il '' è sostituita dalle seguenti: ''l'autorizzazione al ''.
2. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell'articolo 93 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ''e dei Monopoli ''.
3. Al comma 3 dell'articolo 93 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''concessione '' sono inserite le seguenti: ''e sono soggetti a sola preventiva comunicazione ''.
Art..49.
(Modifica all'articolo 94 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''diciottennale '' è sostituita dalla seguente: ''novennale ''.
Art. 50.
(Modifica all'articolo 95 della l.r. 1/2007 )
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 95 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''6bis. Le modifiche di cui al comma 1 sono altresì soggette alla presentazione, da parte del titolare della concessione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'articolo 96. ''.
Art. 51.
(Modifiche all'articolo 96 della l.r. 1/2007 )
1. Il comma 1 dell'articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 92 e soggetta a collaudo di cui all'articolo 97. ''.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
''1bis. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.
1ter. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi, ma nell'arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione. ''.
3. Al comma 3 dell'articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''9/1999 e successive modificazioni '' sono sostituite dalle seguenti: ''10/2012 e successive modificazioni e integrazioni. ''.
4. Al comma 4 dell'articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''9/1999 e successive modificazioni '' sono sostituite dalle seguenti: ''10/2012 e successive modificazioni e integrazioni ''.
Art. 52.
(Inserimento dell'articolo 96 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 96 bis
(Chiusura volontaria degli impianti autostradali)
1. In caso di chiusura volontaria, per gravi motivi debitamente documentati, il titolare, congiuntamente all'Ente concessionario autostradale, deve darne comunicazione alla Regione con un preavviso di almeno sei mesi.
2. La Regione procede alla revoca della concessione petrolifera relativamente all'impianto chiuso e trasmette la documentazione agli uffici regionali competenti in materia di territorio e ambiente ed agli altri enti interessati per gli adempimenti rientranti nell'ambito della loro competenza. ''.
Art. 53.
(Modifica all'articolo 97 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 97 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''autorizzazione '' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) ''.
Art. 54.
(Modifiche all'articolo 98 della l.r. 1/2007 )
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''Dogane '' sono inserite le seguenti: ''e dei Monopoli ''.
2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: ''Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della Commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo.'' .
3. Il comma 5 dell'articolo 98 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.''.
Art. 55.
(Modifica all'articolo 100 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''diciotto '' è sostituita dalla seguente: ''nove ''.
Art. 56.
(Modifiche all'articolo 102 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 (nuove direttive alle Regioni a Statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione), '' sono soppresse e la parola: ''gli '' è sostituita dalla seguente: ''Gli '' e alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: '', fatti salvi i casi previsti dalla normativa statale ''.
Art. 57.
(Sostituzione dell'articolo 103 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 103 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 103
(Ulteriori titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)
1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo siano richiesti ulteriori titoli abilitativi trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 222/2016 e la relativa modulistica unificata e standardizzata, approvata ai sensi del d.lgs. 126/2016 . ''.
Art. 58.
(Modifiche all'articolo 104 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, prima della parola: ''attività '' sono inserite le seguenti: ''apertura, il trasferimento e l'ampliamento di '' e dopo la parola: ''accedervi '' sono inserite le seguenti: ''sono soggetti a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 e ''.
2. Il comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 59.
(Sostituzione dell'articolo 105 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 105
(Distributori automatici)
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di attività effettuata in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, ai sensi del d.lgs. 222/2016 sono soggetti:
a) per esercizio di vicinato, a SCIA;
b) per media e grande struttura di vendita, ad autorizzazione.
2. Per l'utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture, l'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetto a presentazione di SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 . ''.
Art. 60.
(Modifiche all'articolo 106 della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica dell'articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''(Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line) ''.
2. Il comma 1 dell'articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. L'avvio dell'attività della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line, è soggetta a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 . ''.
3 . Al comma 4 dell'articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dichiarazione d'inizio attività '' sono sostituite dalle seguenti: ''trasmissione della SCIA ''.
4. Il comma 6 dell'articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 106 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''7bis. Quando l'attività di cui al comma 1 è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. ''.
Art. 61.
(Modifiche all'articolo 107 della l.r. 1/2007 )
1. Il comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. L'avvio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 . ''.
2. Il comma 2 dell'articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 107 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''6bis. Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori deve essere presentata la SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 . ''.
Art. 62.
(Sostituzione dell'articolo 117 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 117 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 117
(Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica)
1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. La programmazione commerciale e urbanistica per i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1. ''.
Art. 63.
(Modifiche all'articolo 124 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: ''monitoraggio '' sono inserite le seguenti: ''ai fini delle verifiche relative all'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della l. 124/2017 ''.
2. Al comma 2 dell'articolo 124 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''Dogane '' sono inserite le seguenti: ''e dei Monopoli ''.
Art. 64.
(Modifiche all'articolo 125 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 125 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''Dogane '' sono inserite le seguenti: ''e dei Monopoli '', le parole: ''entro il 31 marzo di ogni anno '' e le parole: ''loro richiesto '' sono soppresse.
Art. 65.
(Modifiche all'articolo 128 della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica dell'articolo 128 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: ''(Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti) ''.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 128 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1bis. Non sono previste sospensioni del servizio di erogazione negli impianti di distribuzione carburanti autostradali e nei raccordi autostradali, salvo in caso di gravi motivi debitamente documentati, per cui il titolare, congiuntamente all'Ente concessionario autostradale, dovrà darne comunicazione alla Regione, con un preavviso di almeno tre mesi. ''.
Art. 66.
(Abrogazione dell'articolo 129 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 129 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 67.
(Modifiche all'articolo 130 della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica dell'articolo 130 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''(Sospensione autoritativa dell'attività di distribuzione stradale e autostradale dei carburanti) ''.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''2bis. Per motivi di pubblica sicurezza può essere disposta la sospensione di un impianto autostradale. La sospensione è disposta dall'Ente competente che ha rilevato la sussistenza dei motivi di pubblica sicurezza, che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione. ''.
Art. 68.
(Modifica all'articolo 131 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''soggetti a SCIA di cui all'articolo 18, e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività '' sono sostituite dalle seguenti: ''soggette a preventiva comunicazione. ''.
Art. 69.
(Sostituzione dell'articolo 132 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 132 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 132
(Subingresso)
1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 134, 135 e 135 bis, per il subingresso deve essere presentata, ai sensi del d.lgs. 222/2016 , al Comune competente per territorio:
a) per il settore merceologico non alimentare, la comunicazione;
b) per il settore merceologico alimentare, la SCIA unica. ''.
Art. 70.
(Modifiche all'articolo 133 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''della SCIA di cui all'articolo 18 al Comune; eguale SCIA di cui all'articolo 18 deve essere data in caso di cessazione della gestione '' sono sostituite dalle seguenti: ''di preventiva comunicazione ''.
2. Al comma 2 dell'articolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''SCIA '' è sostituita dalla seguente: ''comunicazione ''.
Art. 71
(Modifiche all'articolo 134 della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica dell'articolo 134 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''(Disposizioni speciali per il trasferimento di titolarità nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi) ''.
2. Al comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dell'autorizzazione '' sono sostituite dalle seguenti: ''del titolo abilitativo ''.
Art. 72.
(Modifica all'articolo 135 della l.r. 1/2007 )
1. Il comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 73.
(Inserimento dell'articolo 135 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 135 della l.r.1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 135 bis
(Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Per il subingresso nel settore relativo alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata al Comune competente per territorio SCIA unica o condizionata ai sensi del d.lgs. 222/2016 . ''.
Art. 74.
(Abrogazione dell'articolo 136 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 136 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 75.
(Modifiche all'articolo 137 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dal presente Titolo '' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla presente legge '' e alla fine del comma sono aggiunte le parole: '', ai sensi del d.lgs. 222/2016 . ''.
Art. 76.
(Modifiche all'articolo 139 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 3 dell'articolo 139 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante '' sono sostituite dalle seguenti: ''in materia di modalità di erogazione di cui all'articolo 80 bis ''.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 139 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''3bis. La violazione degli obblighi previsti all'articolo 80 e all'articolo 81 bis è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione. ''.
3. Al comma 4 dell'articolo 139 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dai commi 1, 2 e 3 '' sono sostituite dalle seguenti: ''dal presente articolo ''.
Art. 77.
(Modifiche all'articolo 140 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 2 dell'articolo 140 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''250 a euro 2.500 '' sono sostituite dalle seguenti: ''1.000 a euro 5.000 ''.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 140 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''3bis. La violazione degli obblighi previsti all'articolo 92 e all'articolo 96 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. In tali casi viene fissato un termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell'impianto. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade. ''.
3. Al comma 4 dell'articolo 140 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dai commi 1, 2 e 3 '' sono sostituite dalle seguenti: ''dal presente articolo ''.
Art. 78.
(Modifiche all'articolo 145 della l.r. 1/2007 )
1. La rubrica dell'articolo 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: ''(Decadenza dei titoli abilitativi per le Medie e le Grandi Strutture di Vendita, per la vendita all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per la vendita di stampa quotidiana e periodica) ''.
2. Al comma 1 dell'articolo 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''L'autorizzazione '' sono sostituite dalle seguenti: ''Il titolo abilitativo '' e alla lettera d), le parole: ''di autorizzazione '' sono sostituite dalla seguente: ''abilitativi ''.
Art. 79.
(Norma transitoria)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, previsti dall'articolo 72 ter della l.r. 1/2007 come introdotto dall'articolo 29 della presente legge, e la relativa documentazione.
Art. 80.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione dell'articolo 72 bis della legge 1/2007 , come introdotto dall'articolo 29 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio 2018-2020-esercizio 2018:
[art81-com2] 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 72 bis della legge 1/2007 , come introdotto dall'articolo 29 della presente legge si provvede per gli esercizi successivi con legge di bilancio.
Art. 81.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.