Legge Regionale Liguria 10 novembre 2017, n. 2
Modifiche di norme di carattere finanziario e organizzativo e riconoscimento di debiti fuori bilancio
 
Bollettino Ufficiale n. 16 del 15 novembre 2017


Art. 1
(Modifiche all'articolo 28 bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
1. Al comma 1 dell'articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''può essere effettuata, da parte '' sono sostituite dalle seguenti: ''la Regione Liguria promuove, avvalendosi '';
b) le parole: ''del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma '', sono soppresse;
c) le parole: ''ai fini di attivare procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico su gomma'', sono sostituite dalle seguenti: ''per investimenti finalizzati al miglioramento del trasporto pubblico locale. Tale contributo può essere destinato alla copertura degli ammortamenti non sterilizzati relativi agli investimenti effettuati dalle aziende.''.
2. Al comma 2 dell'articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''tenuto conto della riduzione dei costi del personale e della corrispondente riduzione di organico a parità o incremento del servizio offerto, fatte salve le riduzioni del servizio dovute a diminuzione delle risorse assegnate, o altre cause indipendenti dal livello di efficienza aziendale'', sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''3. Le risorse di cui al comma 1, anche già erogate da FILSE S.p.A. alle aziende di trasporto, devono essere rendicontate da parte delle aziende di trasporto stesse secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata rendicontazione la Giunta regionale definisce le modalità di recupero delle somme erogate e non rendicontate. ''.
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 2
(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))
1. Al comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''omnicomprensivo'' sono inserite le seguenti: '', al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali,''.

Art. 3
(Modifica alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))
1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
'' n bis) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale. Il suddetto elenco è costituito, inoltre, per la rilevazione di altre indagini di interesse statistico non comprese nel Programma Statistico Nazionale, come previsto dall'Accordo tra Istat e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), sancito il 6 luglio 2017 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. ''.

Art. 4
(Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile))
1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 25 bis
(Raccolta fondi tramite conto corrente dedicato)
1. La Regione può attivare apposito conto corrente bancario dedicato alla raccolta di fondi a favore delle collettività danneggiate da eventi calamitosi.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 e dà pubblico rendiconto dell'utilizzo degli stessi sul proprio sito istituzionale.
3. I fondi sono allocati nel bilancio in entrata al Titolo ''Entrate extratributarie'' tipologia 500 ''Rimborsi e altre entrate correnti'' a copertura degli oneri della Missione 11 ''Soccorso civile'' Programma 2 ''Interventi a seguito di calamità naturali'' della spesa''. ''.

Art. 5
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 11 bis
(Fondi speciali)
1. L'importo da iscrivere nei fondi speciali di cui all'Sito esternoarticolo 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato alla copertura degli oneri derivanti da provvedimento legislativo da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2017, resta determinato nella misura indicata nella tabella di cui all'allegato C alla presente legge relativa al fondo speciale destinato alle spese correnti. ''.
2. Dopo l'allegato B della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''ALLEGATO C (articolo 11 bis)
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
MISSIONE COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 COMPETENZA 2019
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 10000,00 0,00 0,00''

Art. 6
(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15bis della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1 bis. Le somme incassate di cui al comma 1 sono destinate anche alle finalità di salvaguardia del paesaggio e sono allocate al Titolo 3 ''Entrate extra tributarie'' tipologia 200 ''Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti'' dell'entrata a copertura degli oneri derivanti dalla Missione 8 ''Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa'' Programma 1 ''Urbanistica e Assetto del territorio'' della spesa. ''.

Art. 7
(Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ))
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti del professionista incaricato Avvocato M.C.M. per le prestazioni rese a favore dell'Autorità del Bacino Interregionale del fiume Magra di cui alle notule del 18 settembre 2017 per un importo complessivo di euro 6.846,80 inerente la difesa in giudizio dell'Autorità nei ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria e al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.
2. Al finanziamento della spesa complessiva pari ad euro 6.846,80 si provvede con imputazione al bilancio 2017-2019 esercizio 2017, Missione 1 ''Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione'' Programma 11 ''Altri servizi generali''.

Art. 8
(Anticipazione di cassa a favore del Comune di Savona)
1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio 2018, a concedere anticipazioni di cassa a favore del Comune di Savona fino all'ammontare di euro 5.000.000,00 nelle more dell'erogazione dei fondi assegnati nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) al fine di garantire il regolare avvio delle attività connesse al progetto di riqualificazione dell'area waterfront della città di Savona.

Art. 9
(Disposizioni urgenti di attuazione dell'accordo di programma per gli Erzelli)
1. Per la predisposizione dello studio di fattibilità dell'impianto di trasporto pubblico di collegamento con il Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli, in attuazione dell'accordo di programma stipulato tra la Regione Liguria, il Comune di Genova e l'Università degli studi di Genova, la Regione concede al Comune di Genova, quale Ente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, un contributo, per l'anno 2017, di euro 100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione della spesa del bilancio:
Anno 2017
- Riduzione di euro 100.000,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 50 ''Debito pubblico'' Programma 1 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'' e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 10 ''Trasporti e diritto alla mobilità'' Programma 4 ''Altre modalità di trasporto''.

Art. 10
(Abrogazioni)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 22 (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e conseguenti disposizioni attuative), è abrogato.

Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.