Legge Regionale Liguria 2 agosto 2017, n. 20
Assestamento al bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019
 
Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2017


Art. 1.
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2017, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2016 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2017 è il seguente:
-residui attivi: euro 1.981.295.582,77
-residui passivi: euro 1.899.632.077,57.

Art. 2.
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017)
1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2017 è rideterminato in euro 110.186.344,02.

Art. 3.
(Stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:
anno finanziario 2017
Diminuzione per euro 7.233.224,90 in termini di competenza e diminuzione per euro 3.348.851.890,87 in termini di cassa.

Art. 4.
(Stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Liguria sono apportate le seguenti variazioni:
anno finanziario 2017
Diminuzione per euro 7.233.224,90 in termini di competenza e diminuzione per euro 3.348.851.890,87 in termini di cassa.

Art. 5.
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019))
1. L'articolo 2 della l.r. 35/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 2
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l'esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi)
1. Ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
a) degli investimenti dell'esercizio 2017 nell'importo di euro 30.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I;
b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 59.009.146,18 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 43.158.422,87 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte III;
d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 21.614.128,63 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte IV;
e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 34.813.889,38 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte V.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2017-2019, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.''.

Art. 6.
(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e componente negativa dell'avanzo alla chiusura dell'esercizio 2016)
1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016, ammontano rispettivamente ad euro 263.877.865,85 ed euro 127.581.636,45.
2. La componente negativa dell'avanzo relativa al debito autorizzato e non contratto è pari ad euro 158.595.587,06.
3. La variazione dell'importo dell'avanzo di amministrazione applicato con la presente legge risulta pari ad euro -562.173,93 ed è riferita alla seguente missione e al seguente programma:
MISSIONE PROGRAMMA VARIAZIONE
13 1 -562173,93

Art. 7.
(Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2017-2019)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione Liguria per il triennio 2017-2019 e i documenti di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2017-2019, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.
2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'Sito esternoarticolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 8.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati (Omissis)