Legge regionale Liguria, 7 agosto 2014, n. 22
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)
 
Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 agosto 2014

Art. 1.
(Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. Si intende per pescaturismo l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, di cui all'Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell'Sito esternoarticolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ) e successive modificazioni e integrazioni, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo. ''.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''connessa a quella principale di pesca '' sono soppresse.
3. Al comma 3bis dell'articolo 3 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38 ) '' sono sostituite dalle seguenti: ''Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 4/2012 ''.

Art. 2
(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 )

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''2. L'esercizio delle attività d'ittiturismo deve essere svolto mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell'imprenditore ittico o mediante l'utilizzo della propria abitazione. ''.
3. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 3
(Modifiche dell'articolo 11 bis della l.r. 37/2007 )

1. Al comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 154/2004 '' sono sostituite dalle seguenti: ''Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 4/2012 ''.

Art. 4
(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 37/2007 )

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
''d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione nel rispetto delle norme in materia di libera concorrenza con le imprese che ad altro titolo possono esercitare attività analoghe; ''.
3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 5
(Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 37/2007 )

1. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2 sono svolte dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni. ''.