Bollettino Ufficiale n. 7 del 4 giugno 2003
Art. 1
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
''3 bis. La Regione può, altresì, promuovere, anche avvalendosi del supporto degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, iniziative volte alla formazione continua ed alla riqualificazione dei cacciatori.''.
Art. 2
(Modifica agli articoli 6 e 12 della l.r. 29/1994 )
1. Il primo alinea del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
''I piani di cui al comma 1 sono approvati dall'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale, previo parere positivo della Regione in ordine alla compatibilità della bozza di piano faunistico venatorio provinciale con gli indirizzi di cui all'articolo 5, ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio. Detti piani hanno durata quinquennale e devono prevedere, oltre a quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 10, comma 8 , lettere a), b), c), d), e), f), g), h), della l. 157/1992: ''.
2. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Art. 3
(Modifica all'articolo 34 della l.r. 29/1994 )
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
''1bis. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, la Regione Liguria può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate e, allo scopo, è obbligata ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al quale deve uniformarsi. ''.
Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 29/1994 )
1. L'articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
''Articolo 42
(Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali)
1. I proventi delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 sono così ripartiti:
a) Il 5 per cento alle associazioni venatorie liguri riconosciute a livello nazionale e presenti da almeno cinque anni nel Comitato tecnico faunistico venatorio regionale secondo le seguenti modalità: il 25 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le associazioni; il 75 per cento in base al numero dei soci di ogni singola associazione certificato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle assegnazioni. Le associazioni venatorie dovranno far pervenire alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, la certificazione dei soci;
b) il 15 per cento alla Regione per i compiti di istituto, di ricerca, di indagine di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;
c) l'80 per cento alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla Sito esternol. 157/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e alla presente legge, sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale.
2. Le province rimettono agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini una quota non inferiore al 25 per cento delle somme loro assegnate ai sensi del comma 1, lettera c), ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 22 ed un ulteriore 10 per cento per la gestione delle zone di divieto di caccia e delle oasi di protezione della fauna selvatica.
3. Le province destinano, inoltre, una quota non inferiore al 25 per cento delle somme delle somme loro assegnate ai sensi del comma 1, lettera c), alla prevenzione ed al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed il 10 per cento ad attività volte al soccorso e al recupero della fauna selvatica in difficoltà, anche tramite la stipulazione di apposite convenzioni con ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, associazioni di protezione ambientale, agricole o venatorie.
4. Le province impiegano la restante quota delle somme loro assegnate ai sensi del comma 1, lettera c), per le funzioni amministrative di competenza.
5. I criteri di riparto di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicati anche dai soggetti che subentrino alle province nell'esercizio delle funzioni in materia di gestione faunistico-venatoria. ''.
Art. 5
(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale))
1. Il Capo I della l.r. 35/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
'' CAPO I
DEROGHE
Articolo 1
(Esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici)
1. La Regione Liguria disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le deroghe possono essere disposte con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 27, comma 2, della l. 157/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalla Regione. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. La Regione prevede sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.
4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quello adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la Regione ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla Regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.
5. La Regione, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvede, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è, altresì, trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione il superamento del numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la Regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.''.
2. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 35/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole:''termini previsti'' sono soppresse le parole: ''dall'articolo 4''.
Art. 6
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.