Legge regionale Liguria, 24 ottobre 2013, n. 31
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della regione Liguria (II variazione)
 
Bollettino Ufficiale n. 16 del 30 ottobre 2013

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013 sono apportate variazioni per euro 91.786.742,95 in termini di competenza e per euro 116.950.012,54 in termini di cassa.

Art. 2
(Stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013 sono apportate variazioni per euro 91.786.742,95 in termini di competenza e per euro 116.950.012,54 in termini di cassa.

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013))

1. L'articolo 6 della l.r. 52/2012 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2007, 2008 e 2009 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo)

1. Ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2013 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) e dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2013)) nell'importo di euro 34.190.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2007 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte III;
b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 39/2011 nell'importo di euro 29.430.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte II;
c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 39/2011 nell'importo di euro 36.280.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato ''Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento'' - parte I.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 6,50 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.
3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2013/2015 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.
5. Per gli anni successivi al 2013 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi. ''.

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni))

1. L'articolo 5 della l.r. 22/2013 è sostituito dal seguente:

''Articolo 5
(Dimostrazione ed utilizzo del saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2012)

1. Il saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2012, determinato nell'importo di euro 598.801.360,55, è la risultante delle seguenti componenti:
a) componenti positive:
- con vincolo di destinazione statale euro 155.787.826,87
- con vincolo di destinazione a programmi comunitari euro 657.248,66
- ulteriore componente positiva euro 442.356.285,02;
b) componente negativa derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati a pareggio degli esercizi 2007, 2008 e 2009 (a dedurre):
- componente negativa euro 99.912.944,95
- saldo provvisorio contabile euro 498.888.415,60.
2. Il saldo finanziario provvisorio di euro 598.801.360,55 sostituisce il saldo finanziario presunto ed è destinato come segue:
a) per euro 12.944,95 a riduzione componente negativa derivante dalla mancata contrazione del mutuo autorizzato a pareggio degli esercizi 2007, 2008 e 2009 già prevista nell'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), della l.r. 52/2012 ;
b) per euro 156.445.075,53 ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni per la reiscrizione delle somme relative ad economie della gestione 2012 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione;
c) per euro 442.343.340,07, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B. 1.104 …......................................................................................................... 2.447.063,60
U.P.B. 2.104 …................................................................................................................ 6.148,21
U.P.B. 2.205 …......................................................................................................... 6.512.878,55
U.P.B. 2.212 …............................................................................................................ 198.977,21
U.P.B. 2.213 ….......................................................................................................... 3.298.756,00
U.P.B. 7.207 …............................................................................................................. 491.154,33
U.P.B. 8.107 …............................................................................................................. 195.032,30
U.P.B. 9.103 …........................................................................................................ 54.426.568,90
U.P.B. 9.106 ….......................................................................................................... 2.810.000,00
U.P.B. 9.109 …............................................................................................................... 50.000,00
U.P.B. 9.201 …............................................................................................................. 299.835,76
U.P.B. 9.206 …............................................................................................................... 30.000,00
U.P.B. 9.208 …...................................................................................................... 147.910.804,49
U.P.B. 10.101 …...................................................................................................... 12.080.000,00
U.P.B. 18.105 …............................................................................................................. 68.495,04
U.P.B. 18.108 …...................................................................................................... 19.392.239,36
U.P.B. 18.110 …........................................................................................................ 5.125.386,32
U.P.B. 18.208 …................................................................................................... 187.000.000,00''.

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.