Legge regionale Liguria 18 marzo 2013, n 5
Disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale
 

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


promulga


la seguente legge regionale:


Articolo 1


(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)))


1. Il comma 9 dell’articolo 6 della l.r. 51/2012 è sostituito dal seguente:
“9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.”.


Articolo 2
(Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 51/2012)


1. L’articolo 19 della l.r. 51/2012 è sostituito dal seguente:


“Articolo 19
(Disposizioni relative alla gestione del patrimonio immobiliare di ARTE Genova)


1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore di ARTE Genova per la gestione del suo patrimonio immobiliare e per le attività istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima del 25 per cento del patrimonio immobiliare di ARTE Genova.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano con riferimento agli immobili di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 1713 e al conseguente atto di trasferimento repertorio n. 15319 del 30 dicembre 2011.”.


Articolo 3
(Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale))


1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “conto economico” sono inserite le seguenti: “, dal rendiconto finanziario”.
2. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “conto economico” sono inserite le seguenti: “, il rendiconto finanziario”.
Anno XLIV - N. 2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 20.03.2013 - pag. 15


Articolo 4
(Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili))


1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 49/2012, dopo la parola: “nominati” sono inserite le seguenti: “ dalla Giunta regionale”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 49/2012, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché i loro coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado”.
3. I commi 10 e 11 dell’articolo 7 della l.r. 49/2012 sono sostituiti dal seguente: “10. Sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale alla Regione o agli enti da essa dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa nonché agli enti locali del territorio regionale.”


Articolo 5
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.


Data a Genova addì 18 marzo 2013


IL PRESIDENTE
Claudio Burlando