Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 38
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Modifiche all'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo Unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Disposizioni(Modifica dell’articolo 4)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n.3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) le parole “e riferite alla zona di elezione o domicilio deliberate dall’Ufficio di Presidenza” sono sostituite dalle parole “deliberate dall’Ufficio di Presidenza e riferite, in ogni caso, alla zona di elezione ovvero della Regione, nella quale il soggetto interessato abbia la residenza o il domicilio autocertificati”.
ARTICOLO 2 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 21 ottobre 2008 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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