Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 38
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo Unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Disposizioni(Modifica dell’articolo 4)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n.3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) le parole “e riferite alla zona di elezione o domicilio deliberate dall’Ufficio di Presidenza” sono sostituite dalle parole “deliberate dall’Ufficio di Presidenza e riferite, in ogni caso, alla zona di elezione ovvero della Regione, nella quale il soggetto interessato abbia la residenza o il domicilio autocertificati”.

ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 21 ottobre 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)