Legge regionale 4 luglio 2008, n. 23
Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

Articolo 1
(Inserimento di articolo)

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità dal lavoro) è inserito il seguente:
“Articolo 8 bis (Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro)
1. La Regione Liguria promuove l’inserimento al lavoro del coniuge o del convivente dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), residenti in Liguria. A tal fine fino alla avvenuta sistemazione lavorativa, e comunque entro e non oltre 24 mesi, corrisponde un sostegno economico pari a euro 1.000,00 mensili. Tale cifra viene annualmente adeguata all’indice di inflazione effettivo dell’anno finanziario in corso.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti al coniuge o convivente del lavoratore deceduto, a condizione che siano disoccupati e privi di reddito.”.

ARTICOLO 2
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008:
- prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 100.000,00 dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B.
10.102 “Interventi a favore della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 3
(Disposizioni attuative)

1. Le modalità di applicazione dell’articolo 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale che viene approvata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 4 luglio 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)